Collegio elettorale di Casoria (Regno d'Italia)
Il collegio elettorale di Casoria è stato un collegio elettorale uninominale del Regno d'Italia per l'elezione della Camera dei deputati. StoriaIl collegio uninominale venne istituito, insieme ad altri 442, tramite regio decreto 17 dicembre 1860, n. 4513.[1] Fu soppresso nel 1882 in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 135 collegi elettorali. Venne poi ricostituito come collegio uninominale tramite regio decreto 14 giugno 1891, n. 280,[2] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 508 collegi elettorali. Fu soppresso nel 1919 in seguito alla riforma che definì 54 collegi elettorali.
Dati elettoraliNel collegio si svolsero elezioni per quattordici legislature. VIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 443 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale del 17 dicembre 1860, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 92) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).
Il deputato Proto Carafa si dimise il 29 novembre 1861 e fu indetta un'elezione suppletiva per il 29 dicembre 1861[3].
Fu annullata l'elezione il 25 luglio 1862 dopo che una inchiesta giudiziaria ebbe constatato brogli e irregolarità avvenute nelle operazioni elettorali. Fu indetta un'elezione suppletiva per il 31 agosto 1862[3]
Fu annullata l'elezione il 24 novembre 1862 perché era avvenuta durante lo stato d'assedio della provincia cui apparteneva il collegio. Fu indetta un'elezione suppletiva per il 21 dicembre 1862[3].
Fu annullata l'elezione il 3 febbraio 1863 per brogli e irregolarità avvenute e furono trasmessi gli atti al ministro di grazia e giustizia perché, se avesse ritenuto necessario promuovesse una inchiesta giudiziaria intorno ai brogli ed ad altri abusi denunziati. Fu indetta un'elezione suppletiva per il 1° marzo 1863[3].
Fu annullata l'elezione il 30 marzo 1863. La presidenza dell'ufficio provvisorio di una sezione fu occupata non dal sindaco di quel comune, ma dal sindaco di un comune limitrofo. Un verbale di costituzione dell'ufficio definitivo di Melito mancava delle firme di due scrutatori. Fu indetta un'elezione suppletiva per il 26 aprile 1863[3]
IX legislaturaLe votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
X legislaturaLe votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XI legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
Fu deliberata una inchiesta giudiziaria il 15 dicembre 1874 per l'uso di schede scritte in precedenza fuori della sala elettorale. Accertata tale irregolarità la Camera annullò l'elezione il 13 marzo 1875. Fu indetta un'elezione suppletiva per il 18 aprile 1875[3]
XIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XIV legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
Il deputato Di San Donato optò per il collegio di Napoli VIII l'11 giugno 1880 e fu indetta un'elezione suppletiva per l'11 luglio 1880[3].
XVIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 28 giugno 1892, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 74). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 75) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 77).
XIX legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
XX legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
XXI legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto). XXII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto). XXIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto). XXIV legislaturaLe votazioni si svolsero negli stessi 508 collegi uninominali già esistenti ma, come previsto dal regio decreto del 26 giugno 1913, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 92) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93). Note
Bibliografia
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