Collegio elettorale di Mortara (Regno d'Italia)
Il collegio elettorale di Mortara è stato un collegio elettorale uninominale del Regno d'Italia per l'elezione della Camera dei deputati. StoriaIl collegio uninominale venne istituito, insieme ad altri 442, tramite regio decreto 17 dicembre 1860, n. 4513.[1] Fu soppresso nel 1882 in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 135 collegi elettorali. Venne poi ricostituito come collegio uninominale tramite regio decreto 14 giugno 1891, n. 280,[2] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 508 collegi elettorali. Fu soppresso nel 1919 in seguito alla riforma che definì 54 collegi elettorali.
TerritorioComprendeva i comuni dei mandamenti di Mortara, Candia Lomellina, Robbio, San Giorgio di Lomellina e Sartirana Lomellina. Fu creato sulla base del precedente collegio di Mortara del Regno di Sardegna, cui vennero uniti i mandamenti di Sartirana e di San Giorgio, già parte rispettivamente dei soppressi collegi di Mede e di Garlasco. Nel 1891 venne ripristinato il collegio uninominale. Nel nuovo riparto[3] comprendeva i comuni di Mortara, Albonese, Castello d'Agogna, Parona, Candia Lomellina, Castelnovetto, Cozzo, Langosco, Rosasco, Terrasa, Robbio, Ceretto Lomellino, Confienza, Nicorvo, Palestro, Sant'Angelo di Lomellina, San Giorgio di Lomellina, Cergnango, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Valeggio, Valle Lomellina, Zeme; coincideva dunque con il vecchio territorio del collegio salvo i comuni di Sartirana Lomellina e Breme che passarono al collegio di Sannazzaro. Dati elettoraliNel collegio si svolsero elezioni per quattordici legislature. VIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 443 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale del 17 dicembre 1860, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 92) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93). Fu eletto Pietro Boschi, unico candidato. Dimessosi il Boschi il 3 gennaio 1862, nell'elezione suppletiva venne eletto Angelo Valvassori. L'elezione fu tuttavia annullata per ragioni di impiego (il Valvassori era ispettore per l'Impresa traforo delle Alpi). Nella successiva elezione suppletiva venne eletto Luigi Marchetti.
IX legislaturaLe votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto). Fu eletto Luigi Pissavini.
X legislaturaLe votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto). Fu eletto Luigi Pissavini.
XI legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto). Fu eletto Luigi Pissavini.
XII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto). Fu eletto Luigi Pissavini, unico candidato.
XIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto). Fu eletto Luigi Pissavini, unico candidato. Dopo la nomina a senatore del Pissavini il 16 marzo 1879, nell'elezione suppletiva fu eletto Lorenzo Cotta Ramusino.
XIV legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto). Fu eletto Cesare Cavallini.
XVIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 28 giugno 1892, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 74). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 75) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 77). Fu eletto Filippo Cavallini.
XIX legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto). Fu eletto Paolo Boselli. Avendo l'on. Boselli optato per il collegio di Savona, nella successiva elezione suppletiva venne eletto Luigi Goja.
XX legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto). Fu eletto Luigi Goja.
XXI legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto). Fu eletto Eugenio Bergamasco.
XXII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto). Fu eletto Eugenio Bergamasco.
XXIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto). Fu eletto Eugenio Bergamasco.
XXIV legislaturaLe votazioni si svolsero negli stessi 508 collegi uninominali già esistenti ma, come previsto dal regio decreto del 26 giugno 1913, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 92) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93). Fu eletto Egisto Cagnoni.
Note
Bibliografia
Voci correlate |
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