ScomparsaLa scomparsa, nell'ordinamento giuridico italiano, è un istituto di derivazione dottrinale che trova fondamento nell'art. 48 del codice civile dedicato alla nomina di un curatore dello scomparso, allorché questo non sia più comparso nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima residenza e non abbia fatto avere più sue notizie. La ratio dell'istituto è quella di conservare e gestire il patrimonio dello scomparso sino al suo ritorno. Si tratta di affari civili non contenziosi (volontaria giurisdizione). ProcedimentoLa dichiarazione di scomparsa viene resa con decreto dal Tribunale su ricorso di uno dei soggetti interessati, di uno dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, allorché ricorrano due presupposti (art. 48 c.c.):
Il Tribunale, ai sensi dell'art. 721 del codice di procedura civile italiano, procede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Al termine del procedimento, il Tribunale può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare i provvedimenti che ritiene necessari per la conservazione del patrimonio dello scomparso. Ritorno della persona dichiarata scomparsaQualora la persona dichiarata scomparsa ritorni gli effetti della dichiarazione cessano di avere efficacia, senza la necessità di una nuova pronuncia giudiziale. Bibliografia
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