Morte presuntaLa morte presunta è un istituto giuridico di volontaria giurisdizione del diritto italiano con il quale, attraverso una pronuncia del tribunale ordinario , una persona viene ritenuta morta dall'ordinamento, allorché questa si sia allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o dall'ultima residenza e non abbia fatto avere più sue notizie per un periodo di tempo di almeno dieci anni. ProcedimentoLa dichiarazione di morte presunta accerta la situazione in cui si trova la persona fisica nei casi tassativamente previsti dalla legge. Tale dichiarazione viene resa con sentenza dal tribunale su istanza del pubblico ministero, o dei soggetti che ne hanno interesse (indicati dall'articolo 50 del codice civile). La sentenza viene pronunciata nel caso in cui ricorrano due presupposti (art. 58 c.c.):
La morte presunta può dichiararsi anche in mancanza di una precedente dichiarazione di assenza. Secondo l'art. 58, co. 1 c.c. la morte si presume avvenuta alla mezzanotte del giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente. Oltre al caso previsto dall'art. 58 del codice civile, la dichiarazione di morte presunta può essere dichiarata:
Nei casi di morte presunta diversi dall'assenza, la data della morte si presume, secondo quanto stabilito dall'art. 61 c.c.: Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia. Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato. EffettiIn merito agli effetti giuridici, la dichiarazione di morte presunta produce gli stessi effetti della morte della persona fisica, sia dal punto di vista patrimoniale sia personale. Si apre la successione e si stabilizzano gli effetti già temporaneamente prodottisi, per via di una precedente dichiarazione di assenza, in capo agli eredi, ai terzi e ai debitori. Chi era già in possesso temporaneo dei beni potrà disporne liberamente, i debitori saranno liberati definitivamente dalle loro obbligazioni e il coniuge sarà libero di contrarre un nuovo matrimonio (artt. 63-65 c.c.). Il ritorno della persona dichiarata mortaGli effetti della morte presunta cessano per effetto di sentenza resa dal tribunale nel caso in cui la persona dichiarata in morte presunta ritorni oppure genericamente si dimostri che è ancora in vita. La persona ricomparsa avrà diritto a essere reintegrata nella situazione giuridica precedente alla dichiarazione di morte presunta. Dal punto di vista patrimoniale egli potrà recuperare i beni e conseguire il prezzo di quelli eventualmente venduti e avrà nuovamente il diritto di pretendere le obbligazioni considerate estinte (art. 66 c.c.). Dal punto di vista personale egli riacquisterà lo status di coniuge e l'eventuale matrimonio contratto dall'altro coniuge sarà dichiarato nullo (art. 68, co. 2 c.c.), salvo gli effetti del matrimonio putativo. Nei MediaL'ordinamento è alla base della trama della pellicola "Letto a tre piazze", film del 1960 diretto da Steno e interpretato da Totò e Peppino De Filippo. Voci correlateAltri progetti
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