Riabilitazione penaleLa riabilitazione penale, nell'ordinamento giuridico italiano, indica l'attività che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l'estinzione degli effetti penali della condanna, e delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici), salvo tuttavia che la legge disponga diversamente: la persona riacquista così le capacità eventualmente perdute. DescrizioneL'art. 178 del codice penale italiano statuisce infatti che: «La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti» La riabilitazione è annotata sul certificato penale a cura della cancelleria del Giudice che l'ha emessa.[1] Forme speciali di riabilitazione sono poi previste per i minorenni e per i militari.[2] Termini di esercizio della riabilitazione penaleIl termine di riferimento decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il termine di decorrenza (3, 8 o 10 anni) inizia dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. Qualora sia stata concessa la sospensione della pena inflitta ed essa non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel caso di delitto impedito,[3] si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno dal verificarsi delle condizioni previste dall'art. 163 del Codice Penale. La riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette un nuovo delitto non colposo entro 7 anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni, o un'altra pena più grave. EsclusioneLa riabilitazione non può però essere concessa quando il condannato:
Tale disposizione normativa può perciò così schematizzarsi ricordando che la persona che, riportata una condanna penale, si trovi nelle seguenti condizioni:
L'interessato che presenta l'istanza ottiene la riabilitazione, sia in relazione alle sole sentenze da esso indicate, sia a tutte le condanne riportate (è comunque possibile la riabilitazione parziale). Costi della procedura di riabilitazioneLa procedura è esente da spese, bolli e diritti e, come già accennato, ammette anche il patrocinio a spese dello Stato per tutti coloro che possiedano i requisiti reddituali (ovvero un reddito imponibile inferiore a 11369,24 € per il 2014 (da verificare di anno in anno)) e i requisiti soggettivi previsti dalla normativa in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 "Testo unico in materia di spese di giustizia"). Note
Bibliografia
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