Pena accessoria (ordinamento italiano)La pena accessoria, nell'ordinamento giuridico penale italiano, è una tipologia di pena prevista dall'art.19 del codice penale italiano e sono distinte quelle previste per i delitti da quelle previste per le contravvenzioni. L'elenco fornito dal codice non si può però dire tassativo, infatti altre ne sono previste in diversi rami dell'ordinamento italiano. L'applicazione di una pena accessoria segue la condanna ad una delle pene principali, loro caratteristica comune è infatti la complementarità astratta. Disciplina normativaLa loro disciplina è stata profondamente innovata dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19 ("Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti")[1] che ha introdotto il principio della sospendibilità delle pene accessorie. Queste possono essere temporanee o perpetue e se nella sentenza di condanna non è specificata la durata questa è la stessa della pena principale, salvo i limiti minimi e massimi previsti dalla legge. Le singole pene accessorieLe pene accessorie previste dall'articolo 19 per i delitti sono:
Le pene accessorie previste per le contravvenzioni sono:
La pena comune alle contravvenzioni e ai delitti ex articolo 19 C.p. è:
Pene accessorie previste da altri rami dell'ordinamento
Note
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