Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche è una misura di sicurezza personale non detentiva prevista dall'art. 234 codice penale italiano.

Disciplina

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno. Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale. Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

Voci correlate

  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto

 

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia