Collegio elettorale di Castellammare di Stabia (Regno d'Italia)
Il collegio elettorale di Castellammare di Stabia è stato un collegio elettorale uninominale e di lista del Regno d'Italia per l'elezione della Camera dei deputati. StoriaIl collegio uninominale venne istituito, insieme ad altri 442, tramite regio decreto 17 dicembre 1860, n. 4513.[1] Successivamente divenne collegio plurinominale tramite regio decreto 24 settembre 1882, n. 999,[2] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 135 collegi elettorali. Tornò poi ad essere un collegio uninominale tramite regio decreto 14 giugno 1891, n. 280,[3] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 508 collegi elettorali. Fu soppresso nel 1919 in seguito alla riforma che definì 54 collegi elettorali.
Dati elettoraliNel collegio si svolsero elezioni per diciassette legislature. VIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 443 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale del 17 dicembre 1860, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 92) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).
IX legislaturaLe votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
X legislaturaLe votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
Nella tornata del 1º aprile 1867 fu convalidata l'elezione, nonostante le conclusioni della Giunta che proponeva la sospensiva e un'inchiesta giudiziaria: l'inchiesta però fu ugualmente deliberata e fu eseguita.[4] XI legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XIV legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XV legislaturaLe votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 24 settembre 1882, erano eletti al primo turno i candidati che «hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti» (art. 74) secondo il numero di deputati previsto per il collegio; se il numero di eletti era inferiore al numero di deputati, il ballottaggio era tra i non eletti (in numero doppio rispetto ai deputati ancora da eleggere) che avevano il maggior numero di voti (art. 75) ed era eletto chi otteneva il maggior numero di voti nella seconda votazione (art. 77) oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 78).
XVI legislaturaLe votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno con la normativa del 1882 (al primo turno un numero di voti maggiore di un ottavo degli iscritti al voto).
Fu annullata l'elezione del deputato Fusco il 20 dicembre 1886. La Giunta delle elezioni elesse un Comitato inquirente per conoscere l'eventuale presenza di accuse di corruzione, pressioni e brogli avvenuti nelle votazioni. Essa ritenne non esistere sufficienti indizi per un giudizio certo su episodi di corruzione, anche se il complesso delle risultanze facesse sorgere gravi sospetti, ma accertò che la votazione delle 4 sezioni di Ottaviano era viziata da molte irregolarità e falsità tali da invalidare l'elezione. Ne propose quindi l'annullamento e il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria che la Camera approvò il 20 dicembre 1886. Fu indetta un'elezione suppletiva per il 16 gennaio 1887[4]
Nella seduta del 27 gennaio 1887, la Camera proclamava eletto il deputato Zainy, annullando la proclamazione del deputato Fusco fatta dall'assemblea dei presidenti, i quali erano giunti a tale conclusione dopo aver ritenute nulle le elezioni seguite in tutte le sezioni del comune di Gragnano e in due sezioni di Torre Annunziata. Contemporaneamente la Giunta proponeva, e la Camera approvava, il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria per la manifesta violazione della legge da parte della maggioranza dell'assemblea dei Presidenti. Con una successiva relazione la Giunta delle elezioni esaminava le numerose proteste per brogli, corruzioni e irregolarità mosse all'elezione stessa, e concludeva proponendone la validazione, che la Camera approvava nella tornata del 4 febbraio 1887.[4] XVII legislaturaLe votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno con la normativa del 1882 (al primo turno un numero di voti maggiore di un ottavo degli iscritti al voto).
Non fu fatta nessuna proclamazione dall'assemblea dei Presidenti. La Camera nella tornata del 22 dicembre 1890 proclamò eletti gli onorevoli Sorrentino, De Martino e Zainy le cui elezioni vennero convalidate il 7 marzo 1891, non reputandosi tali da invalidare l'elezione le numerose proteste presentate nei confronti delle operazioni elettorali e della eleggibilità dell'onorevole Zainy ispettore del Genio civile nel cui circolo era compreso parte del collegio di Napoli IV.[4] XVIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 28 giugno 1892, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 74). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 75) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 77).
XIX legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
In questa elezione entrambi i candidati furono proclamati eletti dai vari presidenti riuniti in parte a Castellamare, e in parte a Gragnano. La Camera nella tornata del 14 giugno 1895 proclamò eletto l'onorevole Fusco. Nella successiva tornata del 14 dicembre 1895 l'elezione stessa fu annullata essendo stati accertati, da un Comitato inquirente, brogli, violenze e irregolarità di ogni tipo avvenuti in tale elezione. Gli atti elettorali furono inviati all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di giustizia. Fu indetta un'elezione suppletiva per il 26 gennaio 1896[4]
XX legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
XXI legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto). XXII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto). XXIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto). XXIV legislaturaLe votazioni si svolsero negli stessi 508 collegi uninominali già esistenti ma, come previsto dal regio decreto del 26 giugno 1913, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 92) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93). Note
Bibliografia
Voci correlate |
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