Collegio elettorale di Campobasso (Regno d'Italia)
Il collegio elettorale di Campobasso è stato un collegio elettorale uninominale e di lista del Regno d'Italia per l'elezione della Camera dei deputati. StoriaIl collegio uninominale venne istituito, insieme ad altri 442, tramite regio decreto 17 dicembre 1860, n. 4513.[1] Successivamente divenne collegio plurinominale tramite regio decreto 24 settembre 1882, n. 999,[2] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 135 collegi elettorali. Tornò poi ad essere un collegio uninominale tramite regio decreto 14 giugno 1891, n. 280,[3] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 508 collegi elettorali. In seguito divenne un collegio con scrutinio di lista con sistema proporzionale tramite regio decreto 10 settembre 1919, n. 1576,[4] in seguito alla riforma che definì 54 collegi elettorali. Fu soppresso nel 1921 in seguito alla riforma che definì 40 collegi elettorali.
TerritorioNel 1919 Campobasso divenne capoluogo del collegio comprendente le due province di Campobasso e di Benevento; nel 1921 le due province passarono nel collegio di Benevento. Dati elettoraliNel collegio si svolsero elezioni per diciotto legislature. VIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 443 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale del 17 dicembre 1860, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 92) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).
Il deputato Romano optò per il collegio di Tricase il 20 marzo 1861. Fu indetta un'elezione suppletiva per il 7 aprile 1861[5].
IX legislaturaLe votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
Fu annullata l'elezione il 28 novembre 1865 per ragioni d'impiego, perché l'eletto era professore di storia naturale nel Liceo di Campobasso. Fu indetta un'elezione suppletiva per il 24 dicembre 1865[5].
X legislaturaLe votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
Il deputato Volpe si dimise il 27 aprile 1868 e fu indetta un'elezione suppletiva per il 24 maggio 1868[5].
L'eletto si dimise il 3 giugno 1868 prime che il risultato dell'elezione fosse riferito alla Camera. Fu indetta un'ulteriore elezione suppletiva per il 28 giugno 1868[5].
Fu annullata l'elezione il 16 luglio 1868 per irregolarità ed errato computo di voti. Fu deliberato inoltre l'invio degli atti al ministro di grazia e giustizia perché procedesse ad una inchiesta giudiziaria intorno ai fatti denunziati nelle proteste. Fu indetta un'elezione suppletive per il 9 agosto 1868.[5].
XI legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XIV legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XV legislaturaLe votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 24 settembre 1882, erano eletti al primo turno i candidati che «hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti» (art. 74) secondo il numero di deputati previsto per il collegio; se il numero di eletti era inferiore al numero di deputati, il ballottaggio era tra i non eletti (in numero doppio rispetto ai deputati ancora da eleggere) che avevano il maggior numero di voti (art. 75) ed era eletto chi otteneva il maggior numero di voti nella seconda votazione (art. 77) oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 78).
La Giunta delle elezioni annullando i risultati della sezione di Toro, per l'irregolare chiusura della votazione, e sottraendo dal numero dei votanti gli inscritti dalla sezione di Morone, dove per colpa dell'ufficio provvisorio non si era costituito quello definitivo, aveva determinato di proporre l'annullamento della elezione dell'onorevole Del Vasto. Però in base a documenti presentati e ad una istruttoria affidata al procuratore del Re si persuase che era errata l'ora della chiusura della votazione trascritta nel verbale della sezione di Toro e tenendo conto dei risultati di detta sezione propose la convalidazione dell'elezione del deputato Del Vasto che la Camera approvò nella tornata del 7 aprile 1883.[5] XVI legislaturaLe votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno con la normativa del 1882 (al primo turno un numero di voti maggiore di un ottavo degli iscritti al voto).
Il deputato Mascilli morì il 1° gennaio 1890 e fu indetta un'elezione suppletiva per l'11 febbraio 1890[5].
XVII legislaturaLe votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno con la normativa del 1882 (al primo turno un numero di voti maggiore di un ottavo degli iscritti al voto).
XVIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 28 giugno 1892, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 74). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 75) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 77).
XIX legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
XX legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
XXI legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto). XXII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto). XXIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto). XXIV legislaturaLe votazioni si svolsero negli stessi 508 collegi uninominali già esistenti ma, come previsto dal regio decreto del 26 giugno 1913, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 92) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93). XXV legislaturaLe votazioni si svolsero in 54 collegi di lista. Come previsto dal regio decreto del 2 settembre 1919, il numero di eletti per ogni lista era calcolato sulla base dei voti di lista e sul numero di voti dei candidati al di fuori della propria lista; la graduatoria tra i candidati era calcolata sommando i voti di lista e i propri voti di preferenza sia nella lista sia fuori dalla lista (art. 84). Note
Bibliografia
Voci correlate |
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