Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)[3] è un'autorità amministrativa indipendente della Repubblica Italiana che ha la funzione di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali nelle filiere elettriche, del gas naturale e dell'acqua potabile, teleriscaldamento/teleraffrescamento e smaltimento dei rifiuti, principalmente tramite la regolazione tariffaria, dell'accesso alle reti, dello standard di qualità dei servizi, del funzionamento dei mercati e la tutela dei clienti e degli utenti finali. Le risorse per il suo funzionamento non provengono dal bilancio dello Stato ma da un contributo sui ricavi degli operatori regolati. StoriaL'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), venne istituita in seguito alla decisione dell'Unione europea del 1996 e del 1998 relative alla liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che andavano a sostituire di fatto i monopoli presenti nella maggior parte degli Stati membri. Progressivamente, essa ha assunto il ruolo di soggetto regolatore dei mercati liberalizzati. L'atto formale di istituzione fu la legge 14 novembre 1995, n. 481; l'ente divenne successivamente operativo dal 23 aprile 1997, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo nei settori di competenza. Ad essa vennero successivamente attribuite funzioni in materia di qualità, tariffe e costi dei servizi idrici integrati, inizialmente assegnate all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ente costituito a maggio 2011 e soppresso dopo pochi mesi ai sensi del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. Cambia anche la sigla, che diventa AEEGSI. Successivamente, il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102[4], con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea 2012/27/UE[5] di promozione dell'efficienza energetica, ha attribuito all'Autorità specifiche funzioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento; in tale ambito, l'Autorità esercita altresì i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge istitutiva, nonché i poteri sanzionatori di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102/2014. Con la legge di stabilità per l'anno 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) furono ad essa conferiti i compiti di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti, urbani e assimilati, trasformando anche la denominazione dell'ente in quella attuale (ARERA) a decorrere dal 1º gennaio 2018. StrutturaLa struttura di governance dell'ARERA è costituita da un Presidente e altri quattro membri, tutti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del governo e con il parere favorevole, a maggioranza qualificata, delle commissioni parlamentari competenti. Il mandato ha durata settennale e non è rinnovabile.[6] FunzioniL'autorità, secondo la legge istitutiva del 1995, ha essenzialmente la funzione di «garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori». Per perseguire l'obiettivo di assicurare un assetto concorrenziale del mercato, l'autorità ha i seguenti poteri:
Tali funzioni sono svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
Le competenze dell'autorità si sovrappongono parzialmente con quelle del Ministero delle Attività Produttive che ha i seguenti compiti: garantire la sicurezza e l'economicità del sistema per quanto attiene alla sicurezza e all'approvvigionamento delle fonti energetiche; rilasciare concessioni e autorizzazioni, stipulare contratti di programma e servizio, approvare la disciplina del mercato e gli indirizzi strategici e operativi del GRTN, determina le soglie di consumo per qualificare un cliente idoneo; sovrintende all'uso efficiente delle risorse con potere di indirizzo alle attività di ricerca e innovazione.
Le direttive gas e elettricità attribuiscono alla Commissione Europea il potere di chiedere la modifica o revoca di atti legislativi degli Stati membri che esonerino gli operatori del settore del gas dall'obbligo di accesso alle reti di trasporto e distribuzione o stoccaggio, per creare impianti di interconnessione fra Stati membri, impianti di Gnl e impianti di stoccaggio (art. 22, direttiva gas[7]). Simili accordi bilaterali potrebbero essere stipulati da uno o più Stati per assicurarsi fonti alternative di approvvigionamento. Nel settore dell'energia, la Commissione Europea può chiedere di revocare o modificare decisioni nazionali che esentino gli operatori dalle regole di accesso alla rete in cambio della costruzione di nuove linee o del potenziamento di quelle esistenti. Tuttavia, la delibera 1º agosto 2002, n. 151[8] dell'autorità ha legittimato un accesso prioritario, non esclusivo e non discriminatorio alla rete di trasmissione italiana dei soggetti che investono nel potenziamento della capacità di trasporto dell'infrastruttura oltreconfine, ma non nel territorio nazionale. Presidenti
Note
Voci correlateCollegamenti esterni
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