Subornazione![]() La subornazione è l'atto di istigare taluno a venir meno ad un dovere cui è tenuto per legge o comunque per un obbligo socialmente rilevante. In molti ordinamenti, quando il dovere cui si istiga a venir meno è una prestazione dovuta per legge, è considerata un reato; tipicamente riguarda la prestazione di testimonianza e perciò la figura criminosa tipica è l'istigazione a prestare falsa testimonianza. Il delitto di subornazione di testimone richiede che la persona verso la quale è diretta l'opera del subornatore abbia acquistato, al momento dell'offerta o della promessa del denaro, la qualità di testimone. [1] Generalmente il subornatore ricerca la condotta illecita del subornato attraverso l'allettamento mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità; ma è oggetto di discussione in dottrina la configurabilità del reato se l'induzione viene commessa con minaccia o violenza, o comunque attraverso la rappresentazione della promessa di un danno ingiusto. La subornazione nel diritto italiano
Nel codice penale italiano la fattispecie è prevista dall'art. 377 (precedentemente "Subornazione", ora rubricato come "Intralcio alla giustizia"[2]) che recita: «Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici.» Nel 2006 alla norma è stato aggiunto[3] il riferimento alla violenza o minaccia nell'induzione: «Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.» Quest'aggiunta è talora chiamata "art. 377 bis". Rigettando il ricorso avverso un provvedimento di restrizione cautelare intramuraria[4], la Corte di cassazione ha pertanto suffragato[5] la ricorrenza della subornazione nella sua perpertrazione attraverso minaccia, nonché la configurabilità del tentativo. Note
Bibliografia
Voci correlate
Collegamenti esterni
|
Portal di Ensiklopedia Dunia