Responsabilità contrattualeLa responsabilità contrattuale è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore dalla inesatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un'obbligazione. Al contrario, si definisce responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) la responsabilità da fatto illecito.[1] «È opinione ormai quasi unanimemente condivisa dagli studiosi quella secondo cui la responsabilità nella quale incorre "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta" (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321, ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte. In tale contesto la qualificazione "contrattuale" è stata definita da autorevole dottrina come una sineddoche (quella figura retorica che consiste nell'indicare una parte per il tutto), giustificata dal fatto che questo tipo di responsabilità più frequentemente ricorre in presenza di vincoli contrattuali inadempiuti, ma senza che ciò valga a circoscriverne la portata entro i limiti che il significato letterale di detta espressione potrebbe altrimenti suggerire.» Il termine contrattuale è quindi improprio non facendo riferimento solo ad un contratto, ma alle altre fonti di obbligazione diverse dal fatto illecito. La colpa e la responsabilità contrattualeNell'adempimento dell'obbligazione il debitore deve mantenere un comportamento conforme alla diligenza del buon padre di famiglia, in maniera tale da non incorrere in responsabilità contrattuale. Difatti se l'obbligato ha un comportamento negligente sarà sicuramente colpevole dell'eventuale inadempimento, inesatto adempimento o adempimento tardivo e dovrà risarcire i danni causati alla parte attiva. Se l'obbligazione è inerente all'attività professionale del soggetto nell'esecuzione della prestazione oggetto del vincolo non dovrà utilizzare la diligenza media, quella del buon padre di famiglia, ma dovrà anzi avere un comportamento professionale ed una diligenza ben superiore rispetto a quella richiesta nei rapporti obbligatori ordinari. La responsabilità per atti compiuti dagli ausiliariOve nell'esecuzione della prestazione il soggetto si serva di ausiliari (di soggetti cioè che adempiono a suo nome e nel suo interesse), l'obbligato sarà responsabile anche degli eventuali atti illeciti, dolosi o colposi, commessi da questi (art. 1228 c.c.). Questa responsabilità trova giustificazione nel principio in forza del quale l'allargamento della sfera giuridica e degli interessi del debitore o di un soggetto in genere non può essere pregiudizievole nei confronti dei terzi. La responsabilità contrattuale negli altri ordinamentiNel sistema di Common Law la violazione del contratto non dipende dalla colpa ma solo dalla mancata esecuzione della prestazione, e non è richiesto un giudizio sulla presenza di cause di giustificazione. Modelli di responsabilità contrattualeIl modello italiano di responsabilità contrattuale contiene ancora alcune analogie con quello francese, sebbene l'attuale art. 1218 si sia in gran parte discostato dagli abrogati 1225 e 1226 del Codice del 1865), i quali, a loro volta, erano del tutto modellati sulle reciproche disposizioni del Code Civil. Note
Bibliografia
Fonti normative
Voci correlate
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