Esecuzione forzataL'esecuzione forzata, secondo la legge italiana, è il soddisfacimento, attuato in modo coatto, del diritto del creditore nei confronti di un soggetto debitore. TipologiaAbbiamo due tipi di esecuzione forzata:
Particolare caso di esecuzione in forma specifica è quello relativo all'obbligo di contrarre, che si attua con una sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto promesso ma non concluso (articolo 2932 c.c.). Obbligazioni soggette a esecuzione forzataNon ogni obbligazione è sottoponibile a esecuzione in forma specifica: lo sono le obbligazioni di consegnare una cosa determinata (ma non quelle aventi come oggetto cose generiche) e le obbligazioni il cui oggetto consiste in un fare fungibile (casi in cui la realizzazione dell'oggetto dell'obbligazione avviene tramite terzi, nominati dal giudice). PresuppostiPresupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c., unitamente ad un atto di precetto:
Il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata proponendo l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. CompetenzaLa competenza, precedentemente ripartita tra pretore e tribunale ordinario, per effetto del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è stata attribuita esclusivamente al solo tribunale ordinario per ogni specie di esecuzione. Per quanto concerne la competenza per territorio, è giudice competente il giudice nella cui circoscrizione si trovano le cose mobili o immobili da consegnare o rilasciare, o dove si trova il terzo che deve somme di denaro o cose al debitore esecutato, ovvero dove deve essere adempiuto l'obbligo di fare o di non fare. Crediti verso la pubblica amministrazioneLa natura pubblica o privata del debitore non influisce sui requisiti del titolo esecutivo, limitandosi il giudice a controllare la liquidità del credito portato dal titolo (Cass. 11/1/2006, n. 234). Il creditore ha un diritto soggettivo per chiedere al giudice ordinario l'esecuzione forzata per espropriazione, se risulta inerte la pubblica amministrazione condannata al pagamento. Il D.L. n. 35/2013 ha esteso la compensazione fra crediti e debiti della Pubblica Amministrazione a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, laddove in precedenza era limitata ai soli crediti iscritti a ruolo. Distinzione con il risarcimento in forma specificaCosa diversa dall'esecuzione in forma specifica è il risarcimento in forma specifica: infatti mentre la prima è un mezzo di attuazione del diritto, il secondo è un mezzo per la rimozione diretta dei danni derivanti dall'inadempimento. Voci correlate
Collegamenti esterni
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