Atto di precettoL'atto di precetto è un istituto processuale del ramo civile del diritto italiano, previsto e disciplinato dall'art. 480 del c.p.c. notificato dalla parte con atto scritto. È un'intimazione volta a far adempiere un obbligo risultante da un titolo esecutivo. Tale atto costituisce la fase preliminare dell'esecuzione forzata. ContenutoL'atto di precetto, ai sensi dell'art. 480 c.p.c. deve contenere a pena di nullità:
NotificaL'atto di precetto deve essere notificato nel domicilio del debitore, e contiene la formale intimazione ad adempiere entro un termine che non può essere minore a dieci giorni dal giorno della notifica stessa. In caso di mancato adempimento tale atto, assieme al titolo esecutivo, darà la possibilità al creditore di procedere alla fase esecutiva. L'atto di precetto, che ha natura recettizia, può essere notificato assieme al titolo esecutivo, oppure successivamente. EfficaciaAi sensi dell'art. 481 c.p.c. l'atto di precetto perde la propria efficacia se, trascorsi 90 giorni dalla notifica dello stesso, non è iniziata l'esecuzione forzata. Se, invece, è proposta opposizione contro il precetto, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c. (art. 481 c.p.c.). Riferimenti normativiBibliografia
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