Commissione parlamentare per le questioni regionali
La Commissione parlamentare per le questioni regionali è una commissione parlamentare direttamente prevista dalla Costituzione italiana (art. 126). L'organismo ha natura bicamerale e, per espressa previsione costituzionale, deve essere consultato allorché debbano essere disposti lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del presidente della Giunta regionale nel caso in cui abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. La legge ordinaria e i regolamenti parlamentari hanno attribuito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali numerose competenze di carattere consultivo, nei confronti di Governo e Parlamento, nell'esercizio del potere, rispettivamente, esecutivo e legislativo nelle materie di rilevanza regionale. La Commissione ha funzione consultiva, di controllo e di informazione. ComposizioneLa Commissione parlamentare per le questioni regionali è operativa dal 1953, inizialmente composta da quindici deputati e quindici senatori. Nel 1970, in seguito all'entrata in funzione delle regioni a statuto ordinario, il numero dei componenti venne innalzato a quaranta, mantenendo inalterata la proporzione tra deputati e senatori. I venti deputati e i venti senatori sono designati dalle rispettive Camere con criteri di proporzionalità. Una volta nominati, i componenti della commissione mantengono la carica sino al termine della legislatura. In seguito alla costituzione, la Commissione elegge, scegliendo tra i propri membri, un presidente, due vicepresidenti e due segretari. IntegrazioneL'art. 11 della legge costituzionale n. 3/2001, popolarmente approvata tramite il referendum confermativo del 7 ottobre 2001, prevede la possibilità (non ancora sfruttata) per i regolamenti parlamentari di disporre l'integrazione della Commissione con rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali.[1] FunzionamentoAi membri della Commissione è fatto divieto di partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. La ratio di questa incompatibilità è individuabile nell'intenzione del legislatore di evitare il più possibile i conflitti di interesse. La legge vuole evitare che il parlamentare possa essere indotto ad avvantaggiare la propria regione o, comunque, a tenere in considerazione interessi particolaristici. Ciò in ragione del fatto che il parlamentare potrebbe orientare il proprio convincimento in vista di un futuro esito elettorale. Nel caso in cui si verifichi tale incompatibilità, il componente della Commissione viene di volta in volta sostituito da un altro parlamentare all'uopo designato dai presidenti delle rispettive Camere. Presidenti
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