La zona marittima è una suddivisione amministrativa del litorale italiano ed è l'ambito di competenza della direzione marittima (DIREZIOMARE), ufficio periferico dell'amministrazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ha normalmente sede in un porto principale.
Secondo quanto previsto dal R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 (codice della navigazione) e dal DPR n. 328 del 15 febbraio 1952 (regolamento di attuazione del codice della navigazione) costituisce il comando gerarchicamente più elevato e ad essa sono assoggettati i compartimenti marittimi (capitanerie di porto) e i circondari marittimi (uffici circondariali marittimi); dai circondari dipendono gli uffici locali marittimi e le Delegazioni di spiaggia (senza giurisdizione territoriale).
Le direzioni marittime esercitano la sorveglianza sui servizi e sul personale delle capitanerie di porto comprese nella loro giurisdizione.
Oltre a questi compiti le direzioni marittime hanno le seguenti attribuzioni:
Indire esami per il conseguimento di alcuni titoli professionali marittimi e il rilascio delle relative patenti
Rilascio degli atti di nazionalità delle navi maggiori
Revisione dei certificati di stazza delle navi
Approvazione dei regolamenti particolari dei porti e delle tariffe di imbarco, sbarco e movimento in genere delle merci; approvazione dei regolamenti speciali di pilotaggio e rimorchio per i porti dipendenti
Approvazione di concessioni di aree demaniali di durata compresa tra quattro e quindici anni, e di durata non superiore a quattro anni nel caso di presenza di impianti di difficile sgombero; (le concessioni superiori a quindici anni devono essere approvate dal ministero)
Svolgimento di inchieste formali sui sinistri marittimi
Autorizzazione alle delegazioni di spiaggia alla tenuta del Registro navi minori e galleggianti
Autorizzazione di spese di alcuni capitoli di bilancio amministrati dalle capitanerie entro determinati limiti di somma