Statuto della Regione Puglia«La Puglia, nell'unità e indivisibilità della Repubblica e nell'ambito dell'Unione europea, è Regione autonoma fondata sul rispetto della dignità, dei diritti, delle libertà della persona umana e sui valori che hanno informato quanti si sono battuti per la Liberazione e per la riconquista della democrazia nel nostro Paese.»
Lo Statuto della Regione Puglia è uno degli statuti delle regioni italiane. Esso è in vigore nel territorio della Regione Puglia ed è di tipo "ordinario", essendo la Puglia una regione a statuto ordinario della Repubblica Italiana. La sua prima versione fu approvata con la legge dello Stato italiano del 22 maggio 1971, n. 349. Come noto, infatti, le regioni italiane, pur essendo state previste nella Costituzione già dal 1948, non furono istituite che nell'anno 1970, in seguito all'emanazione della Legge 16 maggio 1970, n. 281 e dal relativo regolamento di attuazione, il DPR 15 gennaio 1972, n. 8, i quali decretarono l'istituzione vera e propria delle regioni italiane come enti territoriali. In particolare, il DPR 8/1972 regolò le modalità operative del trasferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario. L'articolo 123 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che "ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento"; dovendo essere "in armonia con la Costituzione", lo statuto deve essere conforme ai poteri e ai limiti imposti dalla Costituzione alle Regioni. In particolare la Costituzione, agli artt. 114-133, definisce il ruolo, i poteri e i limiti delle Regioni.[1] Sono ravvisabili alcune affinità con gli organi dello Stato italiano. In particolare, la Giunta regionale avrebbe funzioni grosso modo sovrapponibili a quelle del Consiglio dei Ministri, mentre il Consiglio regionale sarebbe analogo a una delle due Camere. Il Presidente della Giunta regionale, infine, potrebbe essere considerato analogo alle figure di Presidente del Consiglio dei Ministri e di Presidente della Repubblica. Approvazione e modificaSecondo l'articolo 123 della Costituzione, "lo statuto di una regione è approvato o modificato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi". Resta ferma per il Governo italiano la possibilità di sollevare, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, una questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale su uno statuto regionale approvato o modificato. Nel caso ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione oppure un quinto dei componenti del Consiglio regionale, lo statuto (e, presumibilmente, anche le sue modifiche) è sottoposto a referendum. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. Organi politiciConsiglio regionaleIl Consiglio della Regione Puglia è composto da 50 componenti, oltre al Presidente della Giunta regionale. Il numero di membri è stato ridotto grazie a una modifica dello statuto operata dall'allora presidente della Giunta regionale Nichi Vendola.[2] I consiglieri regionali, assieme al Presidente della Giunta, sono "eletti a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto" (art. 24 comma 1). Il Consiglio regionale ha i seguenti poteri (art. 22):
Inoltre il Consiglio regionale può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta attraverso mozione motivata presentata da almeno un quinto dei suoi membri. La mozione viene votata per appello nominale ed è approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica (art. 22 comma 3). "L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio" (art. 22 comma 4). Il Consiglio regionale ha anche un Presidente, due Vicepresidenti e due Segretati, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Presidente della Giunta regionaleIl Presidente della Giunta regionale è anche chiamato Presidente della Regione Puglia e "rappresenta la Regione" (art. 42 comma 1). "Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale dai cittadini, donne e uomini, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto, contestualmente alla elezione del Consiglio ed è componente dello stesso" (art. 41 comma 1). Il Presidente inoltre esercita i seguenti poteri (art. 41 comma 2):
Giunta regionale"La Giunta regionale è formata dal Presidente e da un numero di componenti, compreso il Vice Presidente, non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione". Possono essere membri della Giunta regionale solo i consiglieri regionali eletti (art. 43). Il Presidente della Giunta regionale "nomina e revoca i componenti della Giunta" (art. 42). I principali poteri attribuiti alla Giunta regionale sono quelli di:
Organi secondariConsiglio delle autonomie locali (art. 45)Lo statuto istituisce anche il Consiglio delle autonomie locali, il quale è un "organo di rappresentanza e di partecipazione delle autonomie locali, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione, di esercitare la funzione di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed enti locali e di verificare l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali". In virtù delle funzioni attribuite, potrebbe essere grosso modo considerato analogo alla Conferenza Stato-Regioni. Consiglio statutario regionale (art. 47)Lo statuto prevede anche l'istituzione del Consiglio statutario regionale. Esso ha funzioni che, seppur diverse, per certi versi risultano simili a quelle della Corte costituzionale. L'organo, infatti, verifica, su richiesta, l'incompatibilità statutaria delle proposte di legge regionali. Nello specifico ha i seguenti compiti:
In base all'articolo 48, il Consiglio statutario regionale è eletto dal Consiglio regionale ed è composto:
Autorità di garanzia (art. 50)"Sono istituite, con sede presso il Consiglio regionale, le Autorità di garanzia, con poteri di accesso agli atti normativi e amministrativi e con funzioni di tutela e salvaguardia, nell'interesse della più compiuta fruizione dei diritti garantiti. Esse possono, altresì, richiedere alla Regione l'adozione di specifiche misure." "Sono Autorità di garanzia:
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