Principio di offensivitàIl principio di offensività è un elemento essenziale della concezione liberal-democratica del reato, insieme al principio di materialità e al principio di colpevolezza. Escluderebbe la punibilità di fatti in cui manca una effettiva lesione del bene giuridico protetto. Lo stesso principio si contrappone all'esigenza che a volte sussiste di prevenire anticipatamente la lesione di un bene giuridico, punendo anche la sola condotta del soggetto. es.: casi di tipicità apparente, quali il furto di un acino d'uva o di un chiodo, i falsi grossolani o innocui. Il brocardo di riferimento è nullum crimen sine iniuria: il reato deve quindi caratterizzarsi nell'offesa ad un bene giuridico. Il principio di offensivita si desume dall'art. 49 c.p. comma 2, che esclude la punibilità del reato impossibile, e dagli art. 25 e 27 Cost. Si è quindi in base a ciò affermato che la nozione di reato tipico ricomprende, insieme con altri requisiti, l'offesa del bene tutelato. Bibliografia
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