Pegno gordiano

Il pegno gordiano è previsto nel secondo comma dell'art. 2794 del codice civile italiano:

1. Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno.

2. Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.

Si tratta, quindi, di uno dei casi di 'diritto di ritenzione' previsti dalla legge, il cui presupposto è la contemporanea presenza dei seguenti elementi:

  • coincidenza di soggetti (creditore e debitore);
  • debito non garantito nato posteriormente alla data di perfezionamento del pegno;
  • la scadenza del debito non garantito precede il pagamento dell'altro.
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