Partita tavolareLa partita tavolare, secondo la legge italiana, è la sintesi dei diritti reali che insistono su un gruppo di immobili soggetti ad una proprietà omogenea. Trova la propria disciplina nel R.D. 28 marzo 1929 n.499, dove all'articolo 2 viene riportato quanto segue: «a modificazione di quanto è disposto dal codice civile italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con l'iscrizione del diritto nel libro fondiario. Parimenti non hanno effetto la modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei diritti suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione. I diritti o gli obblighi scritti nei libri fondiari non si estinguono con la confusione fino a che non siano cancellati.» Suddivisione della partita tavolareSi suddivide in quattro sezioni:
Procedura per aggiornamento del libro fondiarioIl libro fondiario è conservato dagli Uffici Tavolari sottoposti al Giudice Tavolare - art. 75 L.T. competente per territorio. Ex articolo 83 L.T. e seguenti, coloro che hanno dei diritti oggetto di intavolazione o annotazione tavolare possono/devono proporre domanda scritta al Giudice Tavolare competente per territorio evidenziando il nome dell'istante (art. 84 L.T.) le Partite Tavolari (art. 85 L.T.) e l'esatto contenuto della richiesta. Devono, altresì, essere depositati i documenti supportanti la domanda, in originale o, per le fattispecie ammesse, in copia conforme (art. 87 L.T.) Ex articoli 93 L.T. e seguenti, il Giudice Tavolare dispone con decreto sulla domanda dopo aver valutato i titoli e la conformità dello stato tavolare. Ex art. 102 L.T. e seguenti presso le Partite Tavolari interessate vengono iscritti i diritti come disposto dal decreto del Giudice Tavolare. Dai cittadini o dai notai, previa delega, vengono presentate all'Ufficio Tavolare le domande tavolari (divisione di una particella fondiaria in due o più parti, tramite frazionamento). Bibliografia
Voci correlateCollegamenti esterni
|
Portal di Ensiklopedia Dunia