Ordine degli ingegneri
Nell'ordinamento giuridico italiano, l'Ordine degli ingegneri è l'ordine professionale che riunisce tutti gli esercitanti la professione di ingegnere. Esiste un Ordine degli ingegneri per ogni provincia, ad eccezione per la Sardegna in cui, a fronte di 8 province regionali, sono presenti 4 Ordini degli ingegneri: Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari. La legge numero 1395 del 1923 affida agli Ordini provinciali la tutela del titolo e dell'esercizio della professione che si attua mediante la tenuta dell'Albo;la legge n. 897 del 1938 fissa inoltre l'obbligatorietà di iscriversi all'Albo per ogni professionista che voglia esercitare la professione di ingegnere.[1] Struttura dell'alboIl D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 ha modificato la struttura dell'Albo degli Ingegneri dividendolo in due sezioni e tre settori a seconda della formazione accademica e degli esami di Stato sostenuti dall'iscritto. In particolare sono previste due sezioni:[2] una sezione "A", comprendente gli ingegneri che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale (o equipollente) in Ingegneria ed hanno superato l'esame di Stato; una sezione "B" comprendente gli ingegneri che hanno conseguito la laurea in Ingegneria ed hanno superato l'esame di Stato. L'albo è diviso nei seguenti settori:[2]
Se in possesso dei requisiti, l'ingegnere può iscriversi a più settori, anche a tutti, tuttavia con la Sentenza n. 1473 del 2009, il Consiglio di Stato - Quarta Sezione, Punto 4.2.1 della sezione Diritto della Sentenza, ha ribadito che l'elencazione, compiuta all'art. 46 del DPR 328/2001, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni "A" e "B" dell'albo dell'Ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell'ambito della professione stessa come già normativamente definito. Questa decisione è stata poi confermata in una successiva Sentenza del Consiglio di Stato - Quarta Sezione, la n. 686 del 2012, Punto 3.1. Pertanto non esistono attività di natura riservata a uno o più settori e le attività professionali che il dottore ingegnere può svolgere dipendono dalla sezione ma non dal settore (o dai settori) a cui è iscritto. Tuttavia, la novità derivante dal Quadro Nazionale delle Qualifiche 2018, QNQ, allegato 1 tabella A livello 6[3] è che, per i laureati iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri, decadono le restrizioni previste dal DPR 328/2001 che disponeva che questi ultimi potessero occuparsi della progettazione autonoma ma solo ed esclusivamente in relazione ad opere semplici con metodo standardizzato, autorizzando ad effettuare la progettazione in autonomia di opere complesse e con metodo innovativo. Il laureato in ingegneria che vuole iscriversi all'albo, deve superare il relativo esame di stato per l'abilitazione alla professione. La laurea che il candidato deve possedere per essere ammesso all'esame di stato dipende dal settore a cui il laureato vuole iscriversi. Ad esempio, un laureato in ingegneria civile (classe 28/S), può essere ammesso all'esame di stato per la sezione A dell'albo nel settore civile e ambientale (art. 47 del DPR 328/2001).[2] Le disposizioni transitorie (art. 49 del DPR 328/2001) permettono, a chi ha conseguito l'esame di stato prima dell'entrata in vigore del DPR, di optare per l'iscrizione a uno o più settori.[2] A seguito della riforma del 3+2, l'albo è stato suddiviso in una sezione per i laureati ed in una per i possessori di laurea magistrale, equiparati ai laureati col titolo quinquennale del Vecchio Ordinamento. I nominativi già iscritti sono stati assegnati alla seconda sezione dell'Albo Nazionale. Il Consiglio nazionale degli ingegneriIl Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI)[5], disciplinato dal DPR 169/2005[6], è l'organismo che rappresenta istituzionalmente sul piano nazionale gli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri. Fu inizialmente costituito sotto il nome di "Commissione centrale" dal regio decreto n. 2537 del 1925.[7] Durante il fascismo gli ordini furono sostituiti dai sindacati,[senza fonte] per cui la Commissione centrale cessò la sua attività, ma fu successivamente ricostituita con il DLL n. 382 del 1944. Il fascismo aveva abolito tutti gli ordini professionali, ricostituiti con Legge a partire dal 1946 (fonte : Ordini Professionali Italiani) [8] Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha sede a Roma[9] ed è un ente di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia. Al CNI appartengono quindici consiglieri, che vengono eletti dai membri appartenenti a tutti i consigli provinciali dell'Ordine degli ingegneri.[10] La durata del mandato del CNI è di 5 anni.[10] Presidenti del CNINella tabella seguente sono riportate le presidenze del CNI che si sono succedute dal 2005:
Note
BibliografiaRiferimenti normativi
Voci correlate
Collegamenti esterni
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