Norma penaleLa norma penale è una norma imperativa, valutativa e ha carattere statuale: significa che impone un divieto o un obbligo che va necessariamente osservato, valuta quando una condotta sia antisociale e da punire e può essere emanata soltanto dallo Stato. È formata, di regola, da due elementi: un precetto (praeceptum legis) che si identifica con il comando o il divieto imperativo da osservare, e che nel suo enunciato dà vita alla fattispecie legale, e da una sanzione (sanctio legis), ovvero la conseguenza giuridica derivante dalla violazione del precetto, con conseguente implicazione della minaccia del male (la pena). Specie di norme penali
Accanto a questi tipi di norma penale, si innesta un altro gruppo, chiamate norme integratrici, che mantengono il carattere imperativo ma non sono autonome, in quanto la loro funzione è soltanto quella di precisare, limitare o disciplinare l'applicabilità di norme preesistenti. Si dividono in:
Sovrapposizioni fra diritto penale e amministrativoLa Corte Costituzionale (sent. n.68/1963) ha affermato che il criterio distintivo tra norma penale e norma che prevede un fatto come illecito amministrativo non è da ricercare nella materia cui la norma si riferisce, ma nella sola qualificazione giuridica data dal legislatore all'illecito. Sarà quindi penale la legge che punisce un determinato fatto con una pena, mentre avrà natura amministrativa qualora preveda come conseguenza del medesimo una sanzione amministrativa.
|
Portal di Ensiklopedia Dunia