Mora (diritto)Per mora, in diritto, si intende il ritardo ingiustificato e imputabile, da una parte all'altra, nell'adempimento dell'obbligazione, qualora essa possa essere eseguita anche dopo la scadenza.[1][2][3] La mora può essere a carico del creditore o del debitore. Mora del creditorePresuppostiIl creditore ha la facoltà di rifiutare una prestazione che non sia conforme in senso quantitativo o qualitativo al contenuto dell'obbligo. L'esattezza quantitativa e qualitativa della prestazione e l'offerta della stessa secondo i criteri fissati dall'ordinamento comportano la nascita di un obbligo di ricevere la prestazione e di cooperare all'adempimento (tale obbligo non sarebbe esigibile solo se da parte del creditore vi sia un motivo legittimo che giustifichi il suo rifiuto). EffettiA carico del creditore sono posti tre ordini di effetti:
Mora del debitoreIl ritardo in quanto tale è un adempimento di regola imprevedibile nel suo esito ultimo. Si può risolvere con l'adempimento tardivo e con la certezza dell'inadempimento definitivo ossia dell'impossibilità dell'inadempimento. Non ogni ritardo comporta però mora: occorre infatti, come detto, il ritardo ingiustificato.[1] La responsabilità autonoma per ritardo si manifesta solo nel caso dell'inadempimento tardivo; nelle altre ipotesi è ricompresa nell'inadempimento definitivo. Il ritardo dovuto a colpa del debitore nell'esecuzione della prestazione dovuta costituisce una figura di inesatta attuazione del rapporto (inadempimento provvisorio relativo alla modalità temporale). Nell'ipotesi di ritardo semplice basta una richiesta anche informale affinché sorga a carico del debitore l'obbligo di risarcire i danni derivanti dal ritardo. Nell'ipotesi di ritardo qualificato, sono necessari i presupposti legali che si trovano nell'art. 1219 c.c.. Gli effetti della mora del debitore si producono in via automatica o in conseguenza di una intimazione (richiesta scritta). La mora automatica (mora di diritto o mora ex re) ha luogo in quattro ordini di ipotesi:
Si ha mora ex persona quando il creditore ha manifestato per intimazione o per atto scritto di esigere la prestazione. L'interesse è determinato dal d. Lgs. 231/2002, art. 5 pari al tasso Euribor a un anno, salvo diverso accordo tra le parti. La mora va tenuta distinta dall'istituto della diffida ad adempiere. Nel primo caso, il creditore con una lettera di messa in mora sollecita la controparte a rispettare gli impegni presi nel contratto e la si avverte che, in mancanza di tale adempimento, si adiranno le vie legali. Con la diffida ad adempiere, invece, si avverte la controparte che, se non rispetterà gli accordi presi entro un termine (non inferiore a 15 giorni) il contratto si considererà risolto definitivamente, salvo ovviamente il diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno.[5] Note
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