Insolvenza fraudolenta
L'insolvenza fraudolenta è un reato contro il patrimonio contemplato dall'articolo 641 del Codice penale italiano. È colpevole di tale reato chi contrae un debito nascondendo la propria insolvenza con il proposito di non adempiere all'obbligo di restituzione. Tale reato è una forma attenuata della truffa (ex art. 640 c.p.), dalla quale differisce per la mancata presenza degli artifizi e raggiri. Codice Penale«Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza (2221 – 2540 c.c.), contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione sino a due anni o con la multa sino a € 516. L’adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.» Elementi costitutivi del reatoElementi costitutivi del reato sono:
L'ultimo elemento è oggetto di discussione giurisprudenziale in quanto un pensiero minoritario dice che non è elemento costitutivo bensì una “causa obiettiva di punibilità (ex art.44 c.p.)”, ovvero una causa esterna al reato (ES: mancanza del reo dal territorio dello Stato). Il pensiero maggioritario al contrario dice che è un vero elemento costitutivo in quanto il reato non è consumato se non con il mancato adempimento dell'obbligazione. (si pensi all'avventore del ristorante che insolvente ordina e consuma il pasto ben sapendo di essere insolvente e di non voler pagare ma che alla fine, per qualche motivo trova il modo per farlo e decide di saldare il conto). Il bene giuridico che il codice intende salvaguardare è la buona fede contrattuale e questo è desumibile dall'elemento soggettivo leso, ovvero il proposito di non adempiere. Questo è un reato a dolo generico in quanto la consumazione del reato avviene con il realizzarsi di tutti gli elementi costitutivi del reato. |