Guardia venatoria volontariaLa guardia volontaria venatoria (GVV) o guardia giurata volontaria venatoria (GGVV) in caso si tratti di una guardia giurata) è una figura autorizzata a svolgere l'attività di vigilanza sulla caccia in Italia. La figura è prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157; le leggi regionali possono integrare ulteriormente la disciplina della figura ed i compiti. Requisiti e nominaPer ottenere e mantenere la nomina, devono essere altresì membri di un'associazione venatoria, agricola o di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'ambiente,[1] possedere i requisiti previsti dall'articolo 138 del TULPS,[2] e di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni italiane - che stabiliscono norme sulla formazione - previo superamento di esame finale innanzi ad una apposita commissione, la cui composizione è demandata alle regioni medesime[3] Ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.[4] vengono nominate dal Presidente della Provincia o dal Sindaco della Città metropolitana (o loro delegati) territorialmente competenti, e devono prestare apposito giuramento, innanzi al Sindaco (o suo delegato) del proprio comune di residenza.[5] Infine tale qualifica può esser riconosciuta anche alle guardie particolari giurate. AttivitàLe guardie svolgono la propria attività in regime volontario e gratuito, coordinate nelle province in cui operano dai comandi di polizia provinciale o dagli uffici faunistici delle amministrazioni provinciali, ed effettuano controlli sull'attività venatoria, attività anti bracconaggio, e controllo dei permessi per lo svolgimento dell'attività venatoria. Durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, le guardie volontarie rivestono la qualifica di pubblico ufficiale: è loro consentito chiedere ai cacciatori di fornire le proprie generalità, controllare i documenti (licenza di porto di fucile ad uso caccia, tesserino venatorio e assicurazione), le attrezzature da caccia (incluse le armi da caccia e i richiami), i cani al seguito e il carniere della selvaggina abbattuta. In caso di accertata violazione amministrativa, possono redigere il verbale di accertamento e contestazione (nella sola materia venatoria), notificandolo a mani contestualmente al trasgressore presente in loco. Per quanto riguarda l'efficacia probatoria, il verbale di contestazione costituisce un atto pubblico e fa quindi piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.[6] Tuttavia, la normativa vigente non attribuisce alle guardie volontarie venatorie la qualifica di agente di polizia giudiziaria, pertanto non possono operare alcun tipo di perquisizione (ad esempio di autoveicoli o immobili) né sequestro amministrativo cautelare di armi, fauna e mezzi di caccia né rilevare alcun illecito di natura penale: in questi casi, le guardie volontarie venatorie devono chiedere l'intervento degli organi di polizia. Alle guardie venatorie volontarie è inoltre vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.[7] Note
Bibliografia
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