Gruppo bancario cooperativoUn gruppo bancario cooperativo (noto anche con l'acronimo GBC) è un gruppo di banche di credito cooperativo istituito e regolamentato secondo le norme della Repubblica Italiana. La disciplina è fornita principalmente dall'articolo 37-bis del Testo unico bancario; ai sensi dell'articolo 33, comma 1-bis del Testo unico bancario, le banche di credito cooperativo italiane sono obbligate per legge ad associarsi a un gruppo bancario cooperativo, fatte salve le banche di credito cooperativo con sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano (ai sensi dell'art. 37-bis, comma 1-bis del Testo unico bancario).[1] Non è da confondere con i gruppi bancari, nella cui definizione vi è il possesso di quote e le cosiddette holding. StoriaI gruppi bancari cooperativi sono stati introdotti dal decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito poi con la Legge 8 aprile 2016, n. 49), il quale ha introdotto una sorta di "riforma" del credito cooperativo italiano.[2] CaratteristicheAi sensi dell'articolo 37-bis del Testo unico bancario, un gruppo bancario cooperativo è composto da:
Lo stesso articolo 37-bis comma 1, lett. a) sancisce inoltre che il capitale della banca capogruppo deve essere detenuto per almeno il 60% dalle banche di credito cooperativo del gruppo. I gruppi bancari cooperativi italianiI gruppi bancari cooperativi in Italia sono sostanzialmente tre e sono guidati da tre banche capogruppo:[4]
Note
BibliografiaRiferimenti normativi
Voci correlate |
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