Governo (Stato Pontificio)Il Governo è stato il massimo organo esecutivo dello Stato Pontificio. Gli anni 1847-48Il governo pontificio fu istituito nel 1847, un anno di profonde riforme. Fino ad allora la forma di governo dello Stato della Chiesa era quella della monarchia assoluta: non vi era separazione dei poteri; non vi era un parlamento. Il vertice dell'amministrazione statale era costituito dalla Segreteria di Stato, composta dalle seguenti cariche:
Tali personalità erano nominate e revocate dal pontefice, verso cui era stabilito un rapporto di fiducia personale. Essi rispondevano direttamente al pontefice per tutti i loro atti. La prima riforma istituzionale fu approvata in aprile: Papa Pio IX creò la Consulta di Stato, istituzione che rappresentava legalmente le province[1]. La Consulta era formata da un cardinale presidente, un prelato come vicepresidente e 24 consiglieri nominati per provincia. Ogni provincia doveva avere un consigliere, Bologna due e Roma (con l'Agro Romano) quattro[2]. Il governo fu concepito come un'emanazione della Segreteria di Stato. Formalmente, infatti, il Segretario di Stato era anche Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella prassi, l'azione di governo era guidata dal ministro della Polizia (cioè il ministro dell'Interno), nuovo dicastero che non aveva legami con le Congregazioni, da cui originarono gli altri ministeri. Il primo governo fu formato da nove ministri. Il 21 gennaio 1848 il cardinal Ferretti rassegnò le dimissioni. Il nuovo governo, guidato dal cardinale Giuseppe Bofondi, ebbe all'inizio solo ministri ecclesiastici, ma il 12 febbraio, due giorni dopo il famoso proclama: “Benedite, gran Dio, l'Italia e conservatele il dono di tutti il più prezioso, la Fede”, entrarono nel governo per la prima volta alcuni ministri laici. Il 10 marzo del 1848, alla vigilia della promulgazione dello Statuto dello Stato Pontificio da parte di Pio IX, venne formato il primo governo costituzionale. Nello Statuto il governo era indicato come l'organo che guidava i lavori delle due camere legislative, l'Alto Consiglio e il Consiglio dei Deputati. Oltre ad esse, era istituita una terza assemblea, il Consiglio di Stato: esso era incaricato di redigere, sotto la direzione del governo, i progetti di legge e i regolamenti dell'amministrazione pubblica, oltre a fornire un parere sulle difficoltà in materia governativa. Il 10 settembre entrò nel governo pontificio come ministro degli Interni Pellegrino Rossi, già ambasciatore per il Granducato di Toscana. Dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Odoardo Fabbri (16 settembre), fu nominato suo successore. La mattina del 15 novembre fu assassinato da cospiratori. Nove giorni dopo, con la città in rivolta, Pio IX lasciò Roma per Gaeta, dove fu ospite del Re di Napoli Ferdinando II. Dal 1850 al 1870Pio IX rientrò a Roma il 12 aprile 1850. Dopo il ripristino della sovranità pontificia vennero dichiarati nulli tutti gli atti pubblicati dopo il 16 novembre 1848 (cioè dopo l'assassinio di Pellegrino Rossi). Degli organi costituzionali creati con lo Statuto vennero conservati il Consiglio dei ministri e il Consiglio di Stato. I due rami del Parlamento non vennero ripristinati[6]. Il nuovo ordinamento del potere esecutivo fu istituito con editto del segretario di Stato del 10 settembre 1850. Il governo della Santa Sede si componeva di cinque ministeri (art. 1):
Veniva istituita la carica di Ministro di Stato, il quale era rivestito di particolari funzioni (art. 2). Le relazioni del governo della Santa Sede con gli altri Stati rimanevano affidate al Segretario di Stato (art. 5). Inoltre, qualunque affare con l’estero, anche se di competenza di uno dei cinque ministeri, doveva essere trattato di concerto con la Segreteria di Stato: i ministri non potevano corrispondere direttamente con governi o rappresentanti esteri (art. 7). Il Segretario di Stato convoca i ministri e presiede il consiglio dei ministri (art. 9). Egli sovraintende l’azione di governo: l’emanazione degli atti legislativi è una sua prerogativa (art. 6), così come la tutela dei confini dello Stato (art. 8). I ministri:
I ministri sono nominati e revocabili dal sovrano pontefice (art. 63). Prima di entrare in carica essi prestano giuramento nelle mani del Segretario di Stato (art. 64). Il Ministro dell’Interno presiede alla pubblica amministrazione dello Stato, ai diversi livelli: provinciale e municipale, provinciale e governativo (art. 19). Dipende dal Ministero dell’Interno anche la direzione generale della Polizia di Stato (art. 21). Spettano allo stesso ministero la direzione del giornale ufficiale[7] e le norme per la censura delle stampe (art. 22). Il Ministro di Grazia e giustizia presiede all’amministrazione della giustizia, civile e penale (art. 23). Tra le sue principali attribuzioni vi è anche la disciplina dell’ordine giudiziario (art. 27). I tribunali e i giudici che li compongono sono tutti dipendenti da questo ministero (art. 24). Le domande di Grazia, prima di essere esaminate dal Sommo pontefice, sono ricevute dal suo dicastero (art.25). Sono nelle attribuzioni di detto ministero anche la raccolta periodica delle leggi e degli atti di governo, da pubblicarsi trimestralmente. Il Ministero delle Finanze amministra le proprietà e le rendite dello Stato (art. 29). Le fabbriche, le miniere, le cave e tutti i diritti fiscali appartengono a questo ministero (art. 30). Fa versare nelle casse pubbliche le rendite dello Stato (art. 34); è suo compito anche la gestione del debito pubblico (art. 31). Il ministro mette a disposizione degli altri ministeri i fondi occorrenti al loro sostentamento (art. 36); riunisce i conti preventivi e consuntivi da ciascun ministero e forma il preventivo ed il consuntivo generale dello Stato (art. 35). I segretari e cancellieri della Camera Apostolica sono dipendenti del ministero delle Finanze (art. 37). Il Ministero del commercio, agricoltura, industria, belle arti e lavori pubblici sovraintende tutto ciò che riguarda i rispettivi settori. Ad esempio, per il commercio dipendono da questo ministero (art. 41):
Al Ministero delle armi spetta l’ordinamento, la disciplina e l’amministrazione dell’esercito pontificio, nonché delle caserme e di tutti i presidi di difesa dello Stato. Il Consiglio dei ministri discute degli affari più gravi di ciascuno dei cinque ministeri (art. 47 e segg.). Si riunisce una volta alla settimana (art. 55). Di norma è convocato dal Segretario di Stato, ma può essere riunito anche dal sovrano pontefice (art. 53). Alle adunanze del Consiglio possono intervenire anche i ministri di Stato (art. 54). Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità si uniforma alla volontà del presidente (art. 57). I provvedimenti del Consiglio dei ministri non sono immediatamente efficaci, ma vengono sottoposti al sovrano pontefice per l’approvazione (artt. 59-61)[8]. Il 10 marzo 1853 il ministero di Grazia e Giustizia venne assorbito dal Ministero dell'Interno[9]. Cronotassi dei governiDa maggio 1848 la guida effettiva del governo viene esercitata dal ministro dell'Interno. Il suo nome si affianca pertanto a quello del Segretario di Stato.
Con la presa di Roma da parte del Regio Esercito, avvenuta il 20 settembre 1870, lo Stato Pontificio venne conquistato ed annesso al Regno d'Italia. Tutte le terre precedentemente sotto il governo Pontificio passarono sotto il Governo del Regno d'Italia. In quel periodo era in carica il governo Lanza (1869 - 1873).
Note
Bibliografia
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