Convenzione di MontréalLa Convenzione di Montréal (ufficialmente, Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale) è un trattato multilaterale adottato a seguito di un incontro diplomatico degli Stati membri dell'ICAO a Montréal nel 1999. La Convenzione ha modificato importanti disposizioni del regime in materia di compensazione così come contenute nella Convenzione di Varsavia per le vittime di disastri aerei. La Convenzione si pone l'obiettivo di garantire l'uniformità e la prevedibilità delle norme in materia di trasporto internazionale di passeggeri, bagagli e merci. Pur mantenendo le disposizioni essenziali, che hanno servito la comunità del trasporto aereo internazionale per diversi decenni (ad esempio, il regime di Varsavia), il nuovo trattato modernizza alcune disposizioni in settori chiave. Protegge i passeggeri con l'introduzione di un sistema di responsabilità a due livelli che elimina la necessità di provare qualsivoglia negligenza volontaria da parte del vettore aereo e prevede la possibilità di ottenere più di 75.000 dollari di danni. Queste disposizioni dovrebbero eliminare o ridurre i tempi di contenzioso.[1] La Convenzione di Montréal del 1999 nonché il Regolamento 889/2002/CE, che recepisce in un contesto comunitario quanto definito a livello internazionale dalla convenzione regola la pretesa risarcitoria in caso di problematiche riguardanti la consegna dei bagagli. La responsabilità del vettore aereo in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio è prevista dall’art. 17 della Convenzione di Montréal, che così recita “Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati“[2]. Il limite di responsabilità del vettore stesso è invece disciplinato dall’art. 22 della Convenzione di Montréal, con un risarcimento fino a 100.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per passeggero [3], pari a circa € 110.694,93 e fino a 17 DSP (circa 19 euro) per kg di bagaglio in caso di compagnie aeree che aderiscono alla Convenzione di Varsavia. Chi ritenga, in base al presente regolamento, di aver subito un pregiudizio maggiore di quello risarcito dalla compagnia aerea, potrà anche agire per tale danno ulteriore, purché, al momento del check-in abbia provveduto ad effettuare una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, dietro pagamento di una tassa supplementare. In tal caso il vettore aereo sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata.
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