ControdoteLa controdote (contraddote, sopraddote, dodario o dotario, antefato o antifato) (in latino dotarium, donatio propter nuptias, bizantino: hypobolon; francese douaire, inglese dower, olandese weduwgift, tedesco Wittum) è il complesso dei beni che secondo la legge lo sposo o la famiglia dello sposo corrisponde alla sposa successivamente al matrimonio[1]. La controdote nacque dall'istituto germanico del weotuma (inglese antico) o prezzo della sposa, che veniva corrisposto non alla sposa, bensì alla sua famiglia da parte della famiglia dello sposo all'atto del contratto di matrimonio; nell'alto medioevo veniva invece corrisposto direttamente alla sposa. Il termine mefio, di istituzione longobarda, indica per l'appunto tale tributo, che lo sposo doveva al mundualdo, o amministratore dei beni della sposa.[2] SignificatoStabilito per legge e a favore della sposa, la controdote poteva consistere in denaro, beni immobili o introiti derivanti da interessi[3], ed era solitamente proporzionale alla dote; il suo importo poteva raggiungere un quarto dei beni dello sposo[4]. Per lo più il fine di tali donazioni era il mantenimento delle condizioni di vita preesistenti, nel caso di decesso del marito, per la vedova ed il nucleo familiare[4]; sia nel Regno Unito[5] che nei paesi islamici[6], la proprietà della controdote era comunque esclusiva della donna, e veniva considerata separata dagli altri beni. Può essere identificato con l'antico morgengabio, sulla cui base è nata l'istituzione del cosiddetto matrimonio morganatico. Quest'ultimo non era però un semplice tributo, in quanto sanciva anche il gradimento della sposa da parte del marito; questi infatti avrebbe potuto ripudiarla qualora non fosse illibata. Note
Bibliografia
Voci correlateCollegamenti esterni
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