Collegio elettorale di Saluzzo (Regno di Sardegna)
Il collegio elettorale di Saluzzo è stato un collegio elettorale uninominale del Regno di Sardegna, uno dei collegi nell'allora divisione di Cuneo. Fu istituito con il Regio editto del 17 marzo 1848; era identificato con il numero 99 e comprendeva i territori di Saluzzo e Costigliole[1]. Con la riforma prevista dalla legge 3778 del 1859, il collegio, ora identificato con il numero 129, comprendeva ora i territori di Saluzzo e di Revello[2] Con l'unità d’Italia il territorio diventò parte del Collegio elettorale di Saluzzo del Regno d'Italia[3]. Dati elettoraliNel collegio si svolsero votazioni per tutte le sette legislature[3]. I legislaturaLe votazioni si svolsero in 222 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dal decreto n. 680 del 17 marzo 1848, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 92). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 93) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 94).
L'onorevole Sineo fu nominato ministro dell'interno il 16 dicembre 1848 del Governo Gioberti[3][4]. La legislatura si chiuse il 30 dicembre e il collegio non fu riconvocato. II legislaturaLe votazioni si svolsero in 222 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
III legislaturaLe votazioni si svolsero in 204 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1848 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
IV legislaturaLe votazioni si svolsero in 204 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1848 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
V legislaturaLe votazioni si svolsero in 204 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1848 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
VI legislaturaLe votazioni si svolsero in 204 collegi uninominali a doppio turno dopo la modifica dei collegi della Sardegna nel 1856; venne applicata la normativa del 1848 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti).
VII legislaturaLe votazioni si svolsero in 387 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale del 20 novembre 1859, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 92) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).
Note
Bibliografia
Voci correlate |
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