Collegio elettorale di Acireale (Regno d'Italia)
Il collegio elettorale di Acireale è stato un collegio elettorale uninominale e di lista del Regno d'Italia per l'elezione della Camera dei deputati. StoriaIl collegio uninominale venne istituito, insieme ad altri 442, tramite regio decreto 17 dicembre 1860, n. 4513.[1] Successivamente divenne collegio plurinominale tramite regio decreto 24 settembre 1882, n. 999,[2] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 135 collegi elettorali. Tornò poi ad essere un collegio uninominale tramite regio decreto 14 giugno 1891, n. 280,[3] in seguito alla riforma che stabilì complessivamente 508 collegi elettorali. Fu soppresso nel 1919 in seguito alla riforma che definì 54 collegi elettorali.
TerritorioNel 1861 comprendeva i mandamenti di Acireale, di Sant'Antonio (con Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Aci Castelli), di Trecastagne con Viagrande e Zafferana Etnea, meno Pedara. Nel 1882 divenne capoluogo del collegio elettorale denominato Catania II, comprendente il circondario di Acireale e i mandamenti di Bronte e Trecastagne (circondario di Catania). Dal 1892 fu creato il collegio che comprendeva Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena. Dati elettoraliNel collegio si svolsero votazioni per diciassette legislature. VIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 443 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale del 17 dicembre 1860, era eletto al primo turno il candidato che «riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza» (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti era eletto chi otteneva il maggior numero di voti (art. 92) o, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).
L'elezione di Musmeci - giudice della Gran Corte criminale di Palermo - fu annullata il 24 maggio 1861: fu sorteggiato tra i deputati da far decadere per rispettare il vincolo della quota massima di magistrati tra i membri della Camera, previsto dalla legge. Il collegio fu quindi riconvocato per il 23 giugno 1861[4]
La Rosa si dimise il 12 agosto 1862 e il collegio fu riconvocato per il 14 settembre 1862[4].
L'elezione di Perez fu annullata perché le votazioni si erano tenute sotto stato d'assedio e il collegio fu riconvocato per il 21 dicembre 1862.[4]
IX legislaturaLe votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
X legislaturaLe votazioni si svolsero in 493 collegi uninominali a doppio turno con la stessa normativa precedente (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XI legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
Il deputato Vigo Fuccio venne nominato senatore il 10 marzo 1879 e il collegio fu riconvocato[4].
XIV legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1860 (al primo turno un numero di voti maggiore di un terzo degli iscritti al voto).
XV legislaturaLe votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 24 settembre 1882, erano eletti al primo turno i candidati che «hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti» (art. 74) secondo il numero di deputati previsto per il collegio; se il numero di eletti era inferiore al numero di deputati, il ballottaggio era tra i non eletti (in numero doppio rispetto ai deputati ancora da eleggere) che avevano il maggior numero di voti (art. 75) ed era eletto chi otteneva il maggior numero di voti nella seconda votazione (art. 77) oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 78).
Il deputato Depretis optò per il collegio di Pavia il 7 dicembre 1882 e il collegio fu riconvocato[4].
XVI legislaturaLe votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno con la normativa del 1882 (al primo turno un numero di voti maggiore di un ottavo degli iscritti al voto).
Il deputato Romeo morì il 29 maggio 1887 e il collegio fu riconvocato[4].
XVII legislaturaLe votazioni si svolsero in 135 collegi plurinominali a doppio turno con la normativa del 1882 (al primo turno un numero di voti maggiore di un ottavo degli iscritti al voto).
L'elezione dei deputati Nicolosi, Grassi Pasini e Quattrocchi venne annullata l'8 giugno 1891 per brogli elettorali e il collegio fu riconvocato[4].
XVIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno. Come previsto dalla legge elettorale politica del 28 giugno 1892, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del sesto del numero totale degli elettori iscritti nella lista del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 74). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 75) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 77).
XIX legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
XX legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
XXI legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
XXII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
XXIII legislaturaLe votazioni si svolsero in 508 collegi uninominali a doppio turno con la normativa del 1892 (al primo turno un numero di voti maggiore di un sesto degli iscritti al voto).
XXIV legislaturaLe votazioni si svolsero negli stessi 508 collegi uninominali già esistenti ma, come previsto dal regio decreto del 26 giugno 1913, era eletto al primo turno il candidato che «ha ottenuto un numero di voti maggiore del decimo del numero totale degli elettori del collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti» escludendo le schede nulle (art. 91). Se nessun candidato era eletto, al ballottaggio tra i due candidati con più voti (art. 92) era eletto chi otteneva il maggior numero di voti oppure, in caso di ugual numero di voti, il maggiore d'età (art. 93).
Note
Bibliografia
Voci correlateCollegamenti esterni
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