CiclomotoreIl ciclomotore (in lingua italiana anche motorino[1] e cinquantino[2]) è un veicolo simile ad una bicicletta, per definizione dotato di pedali (con trazione a catena) e di un motore (con trazione a catena, a cinghia o a rullo). Il Codice della strada (Italia) riconosce come ciclomotori tutti i mezzi dotati di motore termico aventi cilindrata fino a 50cm³. Il ciclomotore è caratterizzato da un motore di bassa potenza, bassa cilindrata e che raggiunge basse velocità (25-45 Km/h). Il Piaggio Ciao o il Piaggio Bravo sono due esempi tipici di ciclomotore. Giuridicamente, vengono considerati ciclomotori anche quei veicoli con aspetti simili ai motocicli con opportune modifiche e rinforzi al telaio;[non chiaro] tuttavia esistono anche ciclomotori a tre ruote e più raramente, in alcune giurisdizioni, alcuni particolari veicoli a quattro ruote (come le minicar)[3]. Date le vaste e particolari caratteristiche tecniche moderne che lo contraddistinguono, comunque variabili da stato a stato, il ciclomotore è solitamente guidabile con i minimi requisiti autorizzativi (come ad esempio patente AM italiana in Italia) e in alcune giurisdizioni è assimilato alle biciclette per quanto concerne le prescrizioni riguardanti la circolazione stradale. StoriaIl ciclomotore è un veicolo usato in tutto il mondo e la cui invenzione viene fatta risalire all'azienda parigina Werner che ne depositò il brevetto il 7 gennaio 1897. Il moderno ciclomotore è nato come evoluzione del bicimotore ed è generalmente destinato a un impiego utilitario o ludico, negli spostamenti brevi. Fu a partire dagli anni sessanta che il ciclomotore conobbe una grande diffusione in tutta Europa. CategorieIn Italia si possono guidare conseguendo la patente AM, che si può ottenere a partire dall'età di 14 anni. Sono suddivisi in varie categorie:
Classificazione normativa e norme di circolazioneLa definizione precisa di quali veicoli possano essere considerati ciclomotori può essere diversa nelle varie legislazioni nazionali per cui non è possibile definire in generale quale siano le caratteristiche tecniche che distinguono un ciclomotore da un motociclo; tuttavia la Convenzione di Vienna sul traffico stradale fornisce la seguente definizione di ciclomotore: «Il termine «ciclomotore» indica ogni veicolo a due o tre ruote provvisto di un motore termico di propulsione avente cilindrata non superiore a 50 cm³ (3,05 pollici cubici) ed il cui limite di velocità, per costruzione, non supera 50 km (30 miglia) all'ora.» Al di là di questa definizione, la Convenzione lascia la possibilità agli stati contraenti di individuare ulteriori caratteristiche (come la possibilità di impiego del veicolo, la massa, la presenza di pedali, le caratteristiche del motore o la presenza di un diverso limite di velocità massima) ai fini della definizione di ciclomotore, e concede la facoltà di assimilare tali veicoli, per quanto concerne le norme di circolazione, o ai velocipedi o ai motocicli. Classificazione e norme di circolazione italianeIl concetto giuridico di "ciclomotore" venne introdotto nel 1958 con il DPR 956/58 che per la prima volta ne determinava le caratteristiche tecniche, definendoli "veicoli a due o tre ruote" con limiti di cilindrata fino a 50 cm³, di peso del motore fino a 16 kg, di potenza fino a 1,5 CV e di velocità su strada piana fino a 40 km/h. I limiti relativi al peso del motore e alla potenza vennero abrogati nel 1987. Successivamente tra il 1992 e il 2020 venne reintrodotto il limite sulla potenza di 4 kW per questa categoria di veicolo[5] A partire dal 1992, secondo il codice della strada italiano[6], sono classificabili come ciclomotori i veicoli a motore con due o tre ruote con:
Precedentemente i ciclomotori, secondo il codice della strada italiano, potevano avere un cambio con massimo 3 rapporti, tale limitazione è stata imposta nel 1990 per essere poi abrogata nel 1994. Un noto esempio erano i ciclomotori equipaggiati con blocco motore Minarelli RV4 i quali, nonostante avessero 4 rapporti, rendevano possibile all'utente l'utilizzo dei soli primi 3. Per circolare, i ciclomotori devono essere muniti di targa a 6 cifre, bollo, copertura assicurativa e libretto di circolazione; i modelli immatricolati prima del 14 luglio 2006 avevano un targhino esagonale a 5 cifre, che è stato obbligatorio sostituire entro il 12 febbraio 2012 con scadenze differenti a seconda della prima lettera del targhino[7]. Il conducente è tenuto ad indossare un casco di tipo omologato, così come l'eventuale passeggero.[8] Possono essere omologati per 1 o 2 (nuovi dal 14 luglio 2006 o aggiornati con la targa a sei numeri) persone compreso il conducente e non è possibile trasportare persone al di fuori del numero consentito. Per poter portare un passeggero è necessario che il conducente abbia compiuto i 16 anni di età e munito di patente di categoria AM o superiore e che il ciclomotore sia regolarmente omologato, munito di targa a sei cifre, mentre gli omologabili/aggiornabili devono rispettare l'Euro 1 o Euro 2 e generalmente sono prodotti dopo il 16 giugno 1999. I ciclomotori non possono circolare sulle strade extraurbane principali (superstrada), così come nelle autostrade e dove sia espressamente vietato, per esempio con cartello di divieto di transito oppure con limitazioni a determinate classi di cilindrata. I ciclomotori sono tenuti a rispettare in tutte le sue parti il codice della strada e la segnaletica. Non possono circolare all'interno delle aree pedonali, sui marciapiedi e sulle piste ciclabili. Circolando su strada devono mantenersi nella parte destra della propria corsia, e non in mezzo alla strada. Tuttavia in città, a basse velocità, è consigliabile prendersi un certo spazio di manovra, al fine di evitare incidenti. Per esempio, fermi in colonna o percorrendo una rotonda, non lasciarsi affiancare da un'automobile per avere libertà di manovra. Un ciclomotore deve essere sottoposto alla revisione 4 anni dopo l'acquisto e successivamente ogni 2 anni, esattamente come qualsiasi altro mezzo. Ai ciclomotori a due ruote (così come ai motocicli) è consentito il parcheggio in seconda fila.[9] Classificazione e norme di circolazione svizzereLa legislazione svizzera prevede una definizione estensiva di ciclomotore che comprende oltre al ciclomotore stricto sensu (inteso come veicoli simile alla moto ma con prestazioni inferiori) anche veicoli come monopattini elettrici e carrozzine. Per la precisione sono classificati come ciclomotori le seguenti quattro categorie di veicoli[10]:
Note
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