CartolarizzazioneLa cartolarizzazione è una tecnica finanziaria progettata per trasformare strumenti finanziari non trasferibili in altri strumenti finanziari trasferibili, quindi negoziabili e quindi liquidi. La tecnica è un'elaborazione moderna dell'idea di Johan Palmstruch nel 1647 che ha dato origine al moderno sistema delle banche centrali e delle banche commerciali. DescrizioneConsiste nella cessione di attività o passività, beni o debiti di privati o di crediti di una società (solitamente una banca) definita tecnicamente originator, attraverso cui si costruiscono emissioni con la trasformazione del bene o del debito/credito (securitization) in titoli obbligazionari, che sono poi collocati presso il pubblico[1]. La tecnica finanziaria è definita nel modello originate-to-distribute, antitetico al concetto stesso di banca che invece si basa sul modello originate-to-hold. In sostanza con la cartolarizzazione il rischio di credito viene trasferito dalla banca agli obbligazionisti e la banca libera risorse di capitale. I beni o attività sono ceduti a terzi, e il recupero da parte dei terzi del valore di questi beni o attività dovrebbe garantire la restituzione del capitale e delle cedole di interessi indicate nell'obbligazione. Se tale recupero non è possibile, chi ha comprato titoli cartolarizzati incorre nella perdita sia del capitale versato che degli interessi che sperava di percepire. Per lo più i beni ceduti sono costituiti da crediti, tuttavia possono essere immobili, strumenti derivati o altro. I beni vengono ceduti a società-veicolo (SPV, Special Purpose Vehicle, società cessionaria abilitata ad emettere i titoli in cui sono incorporati i crediti ceduti) che ne versano al cedente il corrispettivo economico ottenuto attraverso l'emissione ed il collocamento di titoli obbligazionari. Le obbligazioni emesse sono divise in classi a seconda del rating (AAA, AA, BBB, BB ecc. fino alla partecipazione azionaria), con un merito creditizio che è minore quanto più è alto il livello di subordinazione nella restituzione del debito obbligazionario. FunzionamentoUn soggetto, denominato originator, raccoglie sul mercato un certo numero di crediti (esempio interessi sui mutui). L'originator, successivamente trasferirà i crediti a una Special Purpose Vehicle (SPV) ed entreranno nella sua disponibilità. La SPV riceverà, da quel momento in poi, i pagamenti per gli interessi e per la restituzione del capitale, effettuati da coloro che hanno sottoscritto i mutui. La SPV, per finanziarsi, emetterà obbligazioni che vengono sottoscritte dagli investitori che dispongono di un surplus di liquidità. Queste obbligazioni sono strutturate in tranche, e a ognuna di esse viene attribuito un rating (normalmente dalla AAA alla BB). Ordinate a partire dalla meno rischiosa, che di conseguenza coincide con la meno redditizia, le tranche si possono distinguere in:
Il pagamento delle tranche avviene a cascata, ossia vengono pagate prima di tutto le tranche meno rischiose (senior) e successivamente le tranche più rischiose (mezzanine ed equity). La suddivisione in tranche permette di distribuire il rischio: le tranche senior, meno rischiose e che garantiscono interessi inferiori, potranno essere sottoscritte da soggetti poco propensi al rischio; le tranche equity permetteranno una maggiore speculazione da parte dell'investitore, a patto che abbia una propensione al rischio maggiore. Gli interessi pagati dai contraenti dei finanziamenti sottostanti, serviranno a pagare gli interessi passivi delle obbligazioni. La cartolarizzazione consente a una banca di trasformare attività per definizione non liquide (come un mutuo) in attività liquide. Questo avviene poiché, trasferendo i finanziamenti alla SPV, otterrà il corrispettivo in denaro (spogliandosi però dal diritto della restituzione del capitale e degli interessi del mutuo), risultando più liquida e consentendole di replicare il processo (concessione di ulteriori mutui e successiva cartolarizzazione degli stessi). La Special Purpose Vehicle normalmente non è tenuta a rispondere di un eventuale fallimento dell'originator. Nel mondoItaliaLa legge di riferimento, in Italia, è la legge 30 aprile 1999, n. 130 successivamente modificata all'articolo 7 con l'aggiunta degli articoli 7-bis e 7-ter dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e da altre leggi successive. Gli investitori, sottoscrivendo i titoli, accettano una clausola di limited recourse, che vincola la corresponsione delle cedole al rimborso del credito dal quale i titoli dipendono. Si tratta di un'operazione rischiosa, per la quale società di rating specializzate valutano la qualità dei titoli obbligazionari, e dunque del credito sottostante, facilitando la valutazione degli operatori interessati. La cessione può riguardare crediti in sofferenza delle banche, non ancora dichiarati inesigibili e depennati dal bilancio. La cartolarizzazione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e obblighi del creditore cedente. Restano, quindi, invariati e non modificabili senza il consenso di entrambe le parti, gli obblighi e i diritti del debitore. Tra le società più attive sul mercato secondario delle cartolarizzazioni ci sono i fondi speculativi in un intreccio molte volte inestricabile di interessi contrapposti. Nella cartolarizzazione dei crediti si identificano due costruzioni:
Soggetti del contratto sono il creditore originario, cedente, e i sottoscrittori dei titoli. La società di cartolarizzazione è quindi il tramite attraverso il quale si attua la cessione di crediti dal cedente ai portatori dei titoli. La cartolarizzazione è una cessione pro soluto, cioè non vi è garanzia della solvenza del debitore ceduto e i rischi gravano sui portatori dei titoli. In Italia la cartolarizzazione ha dato luogo a cessioni importanti sia da parte degli istituti bancari (soprattutto crediti in sofferenza) sia di enti pubblici. In diverse ipotesi le cartolarizzazioni, o i tentativi di porle in essere, hanno dato luogo ad inchieste penali.[2] Per gli enti pubblici spetta alla Corte dei Conti certificare la solvibilità del credito e autorizzarne la cartolarizzazione. Gli intermediari che curano il collocamento dei titoli possono accettare garanzie da parte di altri soggetti. Dopo l'entrata in vigore della Direttiva 2014/59/UE sul bail-in bancario, la garanzia deve essere pagata dalle banche a prezzi di mercato, e può essere posta solo sulla tranche senior delle obbligazioni emesse dalla società-veicolo (o bad bank), che effettua la cartolarizzazione. Diversamente, la garanzia statale è considerata un "aiuto di Stato", vietata e sanzionata pesantemente dal diritto antitrust dell'Unione Europea, e farebbe scattare il bail-in, la cancellazione o conversione in azioni su almeno l'8 per cento delle passività della banca oggetto di aiuto. Riferimenti normativi
Note
Bibliografia
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