Carta di pagamentoUna carta di pagamento è una tessera di plastica emessa da una banca o da un altro istituto finanziario che permette al proprietario (titolare della carta) di usufruire di diversi servizi finanziari. Con tale strumento i pagamenti non sono effettuati per mezzo di denaro contante ma tramite moneta elettronica. Può essere a banda magnetica o a chip (sul quale vengono memorizzate informazioni confidenziali per l'utilizzo) o entrambe, con o senza codice identificativo utente segreto abbinato. Fra i vantaggi/motivi che spingono all'uso delle carte di pagamento vi è in generale il fattore intrinseco di maggior praticità rappresentato dalla riduzione del volume del contante e gli alti costi sostenuti per il conteggio e il trasporto delle masse di denaro contante. L'uso diffuso delle carte di pagamento dovrebbe inoltre aiutare nell'incremento del volume del commercio. Un punto cruciale e fondamentale è legato alla sicurezza dei pagamenti elettronici. DescrizioneI due servizi primari per i quali essa viene solitamente rilasciata ed usata sono di:
Oltre ai servizi primari di prelievo e pagamento (pagamenti su Internet, pagamenti di bollette, ricariche cellulari, pagamenti pedaggi autostradali e simili), sono spesso disponibili servizi secondari come consultazione estratto conto, offerta di servizi di assicurazione e assistenza e simili. La categorizzazione principale delle carte di pagamento è quella che le distingue in base al momento in cui al titolare della carta vengono addebitati i fondi spesi o prelevati. In questo senso, esistono tre tipi di carte:
Sicurezza: clonazione delle carte di pagamentoLa legge tutela gli utenti dalla clonazione e uso fraudolento delle carte di pagamento. Tramite diverse tecniche, terzi possono riuscire a duplicare le carte di pagamento ed entrare in possesso del relativo PIN. Possono impiegare le carte duplicate per prelevare somme di denaro o fare acquisti a spese dei veri proprietari, o rivendere ad altri le carte duplicate, per gli stessi usi. Le società emittenti le carte e le banche non sono tenute da norme specifiche ad effettuare controlli preventivi, per evitare la clonazione delle carte, o a diffondere queste informazioni. Alcuni soggetti effettuano questi controlli e notificano le informazioni verso una parte della loro clientela. Ad esempio:
Le carte di pagamento possono essere bloccate esclusivamente dall'emittente (o dal numero verde che gestisce questo servizio), relativamente all'intera rete, e il blocco non può essere annullato. Una volta bloccata, la carta non è più utilizzabile. Manca un secondo livello di blocco, annullabile quando necessario, che permetta a utenti e filiali non possono limitare l'utilizzo delle carte per tipo di movimento (es.: solo prelievi e non pagamenti) o per area geografica (es.: prelievi da soli ATM italiani). L'utente deve chiedere il blocco della carta, presentare denuncia a Carabinieri o Polizia, chiedere alla società emittente la carta il rimborso del danno in conto capitale mediante storno delle transazioni disconosciute. Restano a carico del cliente le commissioni di prelievo e l'eventuale commissione di massimo scoperto. Generalmente, le società emittenti hanno delle coperture assicurative che rimborsano i clienti delle banche, in caso di uso fraudolento o clonazione delle carte. In questi casi, comunque, l'emittente è tenuto al rimborso è al 100% senza applicazione di franchigie, essendo il danno non imputabile a negligenza del cliente. La legge italiana in particolare dispone: l'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri [..] l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo […].[5] Non sussistono, invece, tempi perentori per il rimborso, oltre i quali l'emittente la carta debba pagare una penale ai clienti, in ragione del ritardo. Il Consorzio Patti Chiari obbliga gli istituti italiani a liquidare i rimborsi entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta. La Corte di Cassazione, per la prima volta nel 2007, ha riconosciuto anche la responsabilità degli istituti di credito quali operatori professionali non solamente "all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicati". Di conseguenza, "la banca emittente della carta di debito o di credito è responsabile, fino a prova contraria, dell'approntamento dei mezzi meccanici, della loro idoneità e del loro funzionamento e, comunque, degli errori dovuti a dolo o colpa grave" (Prima Sezione Civile, Sentenza n. 13777 del 2007). Parte della giurisprudenza interpreta come omissione degli obblighi contrattuali di diligenza, correttezza e buona fede verso i clienti, la condotta delle banche che non avvisano gli utenti che hanno effettuato prelievi da ATM che risultano essere manomessi, e che rischiano la clonazione e l'uso fraudolento delle carte. È pure censurabile come dolo o colpa grave, e in sede di risarcimento danni, la condotta di diffondere a mezzo stampa dichiarazioni in merito alla tempestiva identificazione degli ATM manomessi e assenza di pericoli, per evitare i costi legati al blocco in via cautelativa e alla richiesta di nuove carte, alla chiusura di conti correnti perché i clienti cambiano banca, o che per una paura non controllata creano episodi di corsa agli sportelli. Note
Bibliografia
Voci correlateAltri progetti
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