Avviso ad opponendumL’avviso ad opponendum, nel diritto pubblico, è la comunicazione data dal committente di un'opera pubblica al termine dei lavori onde permettere a eventuali creditori dell'appaltatore di rivendicare diritti loro spettanti entro un termine stabilito. Decorso tale termine senza che i creditori abbiano avanzato richieste, esse non possono più essere presentate né soddisfatte per via amministrativa, ferma restando per il creditore la facoltà di ricorrere per via civile o penale. ProceduraLa procedura è stabilita dall'art. 218 del D.P.R. 207/2010:
Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendumDichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 della L. 2248/1865 e dell'art. 3 del R.D. 350/1895, attestante che durante l'esecuzione dei lavori non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione degli “avvisi ad opponendum”. L. 20 marzo 1865, n. 2248 (1). Legge sui lavori pubblici (All. F). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 1865. 360. [Tosto ordinata la collaudazione delle opere l'Amministrazione ne dà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi a presentare i titoli del loro credito entro un termine prefisso] (72). (72) Articolo abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. R.D. 25 maggio 1895, n. 350 Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici (3) (4). Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1895, n. 135. (3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Art. 3. Responsabilità del personale preposto ai lavori. [Il direttore dei lavori ha la speciale responsabilità dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell'ingegnere capo. Gli aiutanti ed assistenti sono responsabili però con lui qualora manchino alle istruzioni ricevute, ed in genere non veglino alla esatta esecuzione dei patti del contratto per la parte che è loro affidata] (9). (9) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Collegamenti esterni
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