Spirituali militum curae
Spirituali militum curae è una costituzione apostolica di papa Giovanni Paolo II del 21 aprile[1] 1986. Con questo documento il pontefice emanò nuove disposizioni relative agli ordinariati militari in sostituzione della precedente normativa contenuta nell'istruzione Solemne semper della Congregazione Concistoriale del 23 aprile 1951[2] e in alcuni documenti successivi.[3] ContenutoLa Spirituali militum curae comprende un prologo, 14 articoli, alcuni costituiti da più commi, e una conclusione.
Ogni ordinariato militare, che può essere chiamato anche "ordinariato castrense", è una particolare circoscrizione ecclesiastica, assimilata ad una diocesi, ma retta da propri statuti, stabiliti dalla Santa Sede; gli statuti devono tener conto di eventuali accordi, convenzioni o concordati stipulati tra la Santa Sede e i singoli Stati.
Ogni ordinariato militare è retto da un Ordinario, normalmente un vescovo, che ha i medesimi diritti e doveri di un vescovo diocesano; l'Ordinario militare è nominato dal Papa e deve di norma essere libero da ogni altro incarico inerente alla cura pastorale dei fedeli.
L'Ordinario militare è membro di diritto della conferenza episcopale della nazione dove ha sede l'ordinariato militare.
Questo articolo definisce la giurisdizione dell'Ordinario militare, che è:[4]
Tutti i luoghi e le caserme dove vivono ed operano i militari, anche all'estero, fanno parte dell'ordinariato militare; tuttavia, in assenza dell'Ordinario militare e dei suoi cappellani, questi luoghi sono sottomessi alla giurisdizione del vescovo diocesano locale.
Fanno parte dell'ordinariato militare tutti i sacerdoti, secolari o religiosi, che hanno ottenuto il permesso dai rispettivi superiori per svolgere il loro servizio presso le forze armate. L'ordinariato militare può avere un seminario proprio per la formazione di sacerdoti. A norma del diritto, ogni ordinariato deve avere il consiglio presbiterale.
I sacerdoti che, nell'ordinariato militare, sono nominati cappellani, hanno gli stessi diritti e doveri dei parroci; la loro giurisdizione è tuttavia cumulativa con quella dei parroci diocesani locali.
Spetta all'Ordinario militare fare in modo che i religiosi che lavorano a servizio dell'ordinariato, mantengano i rapporti con le rispettive congregazioni o istituti religiosi di provenienza.
L'Ordinario militare e i suoi preti devono prendersi cura in modo particolare dei laici che fanno parte dell'ordinariato, promuovendone il loro ruolo attivo nell'evangelizzazione del mondo militare.
Oltre ai militari, fanno parte dell'ordinariato: i membri delle loro famiglie, se abitano con loro; tutti coloro che lavorano per le forze armate; coloro che frequentano le scuole militari; i degenti e coloro che lavorano negli ospedali militari; tutte le persone che operano nelle strutture per veterani militari.
L'Ordinario militare dipende dalla Congregazione per i vescovi oppure, nei Paesi di missione, dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli.
È fatto obbligo agli Ordinari militari di presentare alla Santa Sede ogni cinque anni un rapporto sullo stato dell'ordinariato militare, e di fare la visita ad limina a norma del diritto.
Questo articolo stabilisce alcuni punti da prendere in considerazione nella stesura degli statuti propri degli ordinariati militari, e cioè: «il luogo della chiesa dell'ordinariato, la composizione della curia, la condizione ecclesiastica dell'ordinario e del resto del clero, il modo di provvedere in caso di sede vacante, i libri di registro e tutto ciò che riguarda il consiglio pastorale».[7]
L'ultimo articolo specifica la normativa sui tribunali di competenza nelle cause giudiziali che coinvolgono i fedeli dell'ordinariato militare. Nelle conclusioni, fu stabilito che entro un anno dalla promulgazione della costituzione apostolica gli ordinariati militari già esistenti dovevano far approvare dalla Santa Sede i propri statuti. Note
Bibliografia
Voci correlate
|