Prescrizione presuntivaLa prescrizione presuntiva è un istituto del diritto civile italiano per il quale, trascorso un certo periodo di tempo, un diritto si presume estinto.[1] AnalisiLa ratio della normativa è quella di tutelare il debitore in quei particolari casi in cui il pagamento di un debito avviene, di solito, senza che il debitore provveda a farsi rilasciare una quietanza (si pensi ai rapporti giuridici legati da profonda fiducia quali avvocato - cliente, medico - paziente). Oppure all'ipotesi in cui, in considerazione del valore esiguo della prestazione, il debitore non conservi tale quietanza per lunghi periodi. In queste ipotesi, passato un breve lasso di tempo si presume che il debito sia stato già soddisfatto e quindi il diritto estinto. I casi di prescrizione presuntiva sono tassativamente previsti dal codice civile italiano agli artt. 2954, 2955, 2956 e 2961. I terminiPrescrizione presuntiva di sei mesi (art. 2954 c.c.)Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione. Prescrizione presuntiva di un anno (art. 2955 c.c.)Si prescrive in un anno il diritto:
Prescrizione presuntiva di tre anni (art. 2956 c.c.)Si prescrive in tre anni il diritto:
Il caso della restituzione dei documentiL'art. 2961 c.c. prevede come determinate figure professionali (cancellieri, arbitri e avvocati) siano esonerati dal rendere conto del contenuto dei fascicoli relativi alle cause trattate, trascorsi tre anni da quando queste siano terminate. Tale esonero per gli ufficiali giudiziari è di due anni dagli atti da questi effettuati. RimediLa prescrizione presuntiva, come detto, non è una prescrizione vera e propria, ma una presunzione relativa di avvenuto pagamento del debito, cui consegue l'estinzione dei diritti. A differenza delle normali presunzioni relative, ove la prova contraria è di regola ammessa senza limiti, nel caso della prescrizione presuntiva al creditore però si prospettano solo due alternative per ottenere la soddisfazione del suo credito, ovvero l'ammissione in giudizio dell'esistenza del debito da parte del debitore (art. 2959 c.c.), o il deferimento a quest'ultimo del giuramento decisorio (art. 2960 c.c.). Note
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