Favor debitoris (principio generale)L'espressione favor debitoris sta a indicare un asserito sbilanciamento dell'ordinamento giuridico a tutela del debitore che costituirebbe principio generale del diritto civile. Origine storicaNato intorno alla fine del 1700, quando la legislazione rivoluzionaria francese volle iniziare a proteggere la classe sociale popolare, oppressa dai debiti. In questo disegno si inseriva pure una legge del 1793, che abolì in Francia l'arresto personale per debiti. Normativa attualeDalla Relazione al Codice civile del 1942 emerge chiaramente l'idea secondo cui il rapporto fra debitori e creditori deve essere un rapporto paritario, sostanzialmente neutro nei confronti sia degli uni che degli altri. Le argomentazioniPer lungo tempo ci si è chiesti se, nonostante la sostanziale apparenza neutra del codice, non esista invece un principio generale di Favor Debitoris. Per l'avvaloramento di questa tesi si è fatto ricorso ad una moltitudine di esempi pratici, come la teoria dell'inesigibilità della prestazione in caso di impossibilità che mitiga un rigidissimo art. 1218, le norme sulla rescissione in materia di lesione generale o stato di bisogno, la riduzione della clausola penale manifestatamente iniqua e ancora il divieto di patto commissorio nonché l'estesa e specifica normativa del Codice del Consumo. L'articolo 1224 del Codice civileÈ la norma cardine in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie: la Cassazione ha dato dell'art. 1224 un'interpretazione più favorevole per il debitore, affermando che:
Gli articoli 1370, 1371 e 1469-quater del Codice civileQueste tre norme, per la dottrina, ribadiscono il principio della cd. interpretatio contra stipulatorem, e dunque del Favor Debitoris, rispettivamente per i contratti di massa, per i contratti a titolo gratuito e per i contratti del consumatore, dove il predisponente (o il dante causa o il professionista) gode di una maggiore forza contrattuale della quale, però, non può approfittarne a discapito dell'altro contraente. In conclusioneCome suddetto non si deve però ritenere che la parte del debitore sia sempre la più debole economicamente, egli può essere ad esempio persona assai più facoltosa dell'eventuale creditore; nel caso specifico il codice evita di intromettersi negli accordi fra privati (escluse le situazioni di manifesto squilibrio vd. rescissione). Si può quindi affermare che il Favor Debitoris non è stato utilizzato come principio generale dal nostro legislatore durante la stesura del codice, ma non negare che in alcuni specifici casi influenzi la redazione delle varie disposizioni. Bibliografia
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