Esenzione fiscale delle plusvalenzeCol termine participation exemption, o più semplicemente PEX, si intendono le plusvalenze realizzate e relative ad azioni o quote di partecipazioni in società od enti, che, in presenza di determinati requisiti, possono essere escluse dal calcolo del reddito fiscale imponibile. Esenzione in ItaliaL'istituto della PEX è disciplinato dall'art. 87 del TUIR (poi specificato dalla Circolare 36/E 2004), e stabilisce, per le società di capitali, un'esenzione del 95% dell'imposta sulla plusvalenza maturata a seguito di cessione di partecipazioni. All'esenzione delle plusvalenze si accompagna l'indeducibilità delle minusvalenze aventi la stessa natura. Ambito di applicazione della PEXIl regime della PEX si applica ai seguenti tipi di plusvalenza:
Evoluzione dell'aliquota di esenzioneA partire dalla sua introduzione nel 2003, l'aliquota di esenzione di queste tipi di plusvalenza per le società di capitali ha subito la seguente evoluzione:
Aliquote di esenzione in vigore per gli altri contribuentiL’aggiornamento alle aliquote di esenzione per le plusvalenze in Italia, secondo la normativa vigente, presenta le seguenti percentuali in base alla tipologia di contribuente: • Contribuenti IRPEF: Le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni sono esenti al 41,86%, il che rende imponibile il restante 58,14%. Questa esenzione si applica ai soggetti che realizzano tali plusvalenze come reddito d'impresa [1]. • Enti non commerciali: Anche per gli enti non commerciali che realizzano plusvalenze in regime di impresa, l’esenzione è del 41,86% [2]. • Società a responsabilità limitata (SRL) in regime di trasparenza fiscale: Per le SRL che hanno optato per la trasparenza fiscale, l’aliquota di esenzione applicabile sulle plusvalenze rimane al 50,28% [3]. • Contribuenti in regime di contabilità semplificata: Questi contribuenti non beneficiano di alcuna esenzione fiscale sulle plusvalenze, per cui l’intero importo è soggetto a tassazione [4]. In confronto, le società soggette a IRES possono usufruire di un’esenzione del 95% sulle plusvalenze qualificate, lasciando imponibile solo il 5%. Questo regime più vantaggioso è accessibile alle società che soddisfano i requisiti dell'articolo 87 del TUIR per la participation exemption, applicabile a soggetti come le società di capitali e gli enti commerciali
Requisiti per l'applicazione della PEXSono previsti 4 requisiti indispensabili per rendere possibile l'applicazione della PEX:
Minusvalenze sulle partecipazioniLe minusvalenze sulle partecipazioni seguono un regime speculare a quello previsto per le relative plusvalenze, non rilevando ai fini IRES. Esse, pertanto, sono totalmente indeducibili nel momento in cui ricorrono gli stessi requisiti. Note
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