Per corpi armati dello Stato si intende il complesso delle forze e dei corpi, sia a ordinamento militare sia civile, della Repubblica Italiana che si avvalgono di armi per svolgere i loro compiti istituzionali.
Arma dei Carabinieri: che è sia una forza armata, anche con compiti esclusivi di polizia militare per tutte le forze armate, sia un corpo di polizia (gendarmeria). Precedentemente Arma dell'Esercito Italiano, con l'emanazione del d.lgs. del 5 ottobre 2000 n. 297, è stata classificata come "forza armata autonoma". Per le funzioni riguardanti l'ordine e sicurezza pubblica dipende funzionalmente dal Ministero dell'interno.
Guardia di Finanza: forza di polizia a ordinamento militare, con compiti generale in materia economica e finanziaria.[1] Dipende dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ha funzioni di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, polizia doganale, polizia militare (per gli appartenenti al corpo). Concorre alla difesa militare dello Stato italiano alle dipendenze funzionali del Ministero della difesa, mentre per le funzioni riguardanti l'ordine e sicurezza pubblica dipende dal Ministero dell'interno.
il Corpo di polizia penitenziaria dipendente dal Ministero della giustizia, con competenze specializzate nei servizi inerenti alla gestione delle persone soggette a restrizioni della libertà personale e delle strutture carcerarie, con l'aggiunta di funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, ordine pubblico e di polizia stradale in casi speciali; è una struttura ad ordinamento civile, erede delle tradizioni del Corpo degli Agenti di Custodia, ad ordinamento militare e soppresso nel 1990.
I corpi di polizia locale in Italia. Infatti, pur dipendendo dai relativi enti locali per i compiti di polizia amministrativa nell'ambito della loro competenza territoriale, per le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono invece sottoposti all'autorità statale di polizia.
Attribuzioni e competenze
Secondo il DPR 18 luglio 1986, n. 545 ("Approvazione del Regolamento sulla disciplina militare") si stabilisce:
«"Per quel che concerne i Corpi armati dello Stato, le attribuzioni conferite al Ministro della difesa, sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti"[3]»