Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
I paesi che aderiscono al trattato
Firma4 novembre 1950
LuogoRoma
Efficacia3 settembre 1953
Parti46 (tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa)
DepositarioSegretario Generale del Consiglio d'Europa
LingueInglese e francese
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La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o CEDU (in francese: "Convention européenne des droits de l'Homme") è una convenzione internazionale redatta e adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa.

La CEDU è considerata il testo di riferimento in materia di protezione dei diritti fondamentali dell'uomo perché è l'unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta a ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo.

Il documento è stato elaborato in due lingue, francese e inglese, i cui due testi fanno egualmente fede.

I 46 Stati membri del Consiglio d'Europa sono parti contraenti della Convenzione. La Federazione Russa, essendo stata espulsa dal Consiglio d'Europa a partire dal 16 marzo 2022, ha cessato di essere parte della Convenzione a partire dal 16 settembre 2022, in conformità con il suo articolo 58.

Storia

La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 dai 13 paesi al tempo membri del Consiglio d'Europa (Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Turchia). È divisa in tre titoli e consta di 59 articoli, ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953[1].

Per l'Italia l'entrata in vigore avvenne solo il 10 ottobre 1955[2]; dopo una lunga elaborazione giurisprudenziale[3], è però solo dopo le cosiddette sentenze gemelle (n. 348 e 349 del 2007) della Corte costituzionale che la cogenza nella Convenzione in Italia si è assai rafforzata[4], restando esclusa la possibilità «di attribuire agli enunciati convenzionali significati diversi e incompatibili con quelli assegnatigli dalla Corte di Strasburgo»[5]. In punto di adattamento del diritto italiano al diritto internazionale, infatti, la Corte costituzionale ebbe così occasione di approfondire le problematiche che si ponevano con riferimento alle disposizioni della CEDU, facendolo in termini diversi rispetto alla primazia del diritto comunitario dell'Unione Europea; «e statuì, nelle più volte richiamate “Sentenze gemelle”, che queste ultime, proprio perché non comportano alcun limite alla sovranità nazionale ma appartengono ad un semplice trattato, pur avendo un rango superiore alla legge ordinaria in quanto norme “interposte” ex art. 117 c. 1º della Costituzione italiana, sono tuttavia, al pari della legge ordinaria, sottoposte alla verifica di costituzionalità»[6].

Protocolli aggiuntivi

La CEDU è stata successivamente integrata e modificata da 16 Protocolli aggiuntivi.

I Protocolli II e III (entrati in vigore il 21 settembre 1970), V (entrato in vigore il 20 dicembre 1971), VIII (entrato in vigore il 1º gennaio 1990), IX (entrato in vigore il 1º ottobre 1994) e X (mai entrato in vigore) riguardano aspetti procedurali e sono stati superati dal XI Protocollo[7], firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 ed entrato in vigore il 1º novembre 1998.

I Protocolli I[8] ("Protocollo addizionale", entrato in vigore il 18 maggio 1954), IV[9] (entrato in vigore il 2 maggio 1968), VI[10] (entrato in vigore il 1º marzo 1985), VII[11] (entrato in vigore il 1º novembre 1988), XII[12] (entrato in vigore il 1º aprile 2005) e XIII[13] (entrato in vigore il 1º luglio 2003) hanno aggiunto altri diritti (in particolare, il primo protegge la proprietà e decreta il diritto all'istruzione e a libere elezioni e il tredicesimo prevede l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza).

Il Protocollo XIV, firmato il 13 maggio 2004, consente a organizzazioni internazionali come l'Unione europea di divenire parte della Convenzione. L'Unione Europea, che in quel momento non aveva la competenza a stipulare l'accessione alla CEDU, ha acquistato tale possibilità ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1º dicembre 2009.

Il Protocollo XV, adottato il 24 giugno 2013, entrato in vigore il 1º agosto 2021, concerne la riduzione del termine per investire la corte EDU, che passa da 6 a 4 mesi.[14]

Il 1º agosto 2018 è invece entrato in vigore il Protocollo XVI, che tra l'altro prevede per la Corte la possibilità di emanare a richiesta pareri non vincolanti[15].

Carattere sussidiario rispetto alle giurisdizioni nazionali

Il sindacato, che la Corte europea dei diritti dell'uomo esercita in rito ai sensi dell'art. 35 della Convenzione, "si fonda sull'ipotesi, oggetto dell'articolo 13 della Convenzione, che l'ordine giuridico interno offra un ricorso effettivo quanto alla violazione lamentata, in guisa che il meccanismo instaurato dalla Convenzione continui a rivestire un carattere sussidiario in rapporto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti dell'uomo. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 35 della Convenzione prescrivono che i ricorsi interni siano inerenti alle violazioni lamentate, che siano disponibili e che siano adeguati: essi devono rivestire un grado sufficiente di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, perché in caso contrario mancherebbero dell'effettività e dell'accessibilità necessarie. In particolare, la Corte non ha ritenuto esigibile il rispetto della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni quando s'è dimostrato che l'esercizio di un ricorso era manifestamente sprovvisto di chances di successo"[16].

La Corte costituzionale italiana conferma che la natura della Convenzione e del sistema di garanzie da essa approntato è volta "a garantire una soglia minima di tutela comune, in funzione sussidiaria rispetto alle garanzie assicurate dalle Costituzioni nazionali"[17]. La conseguenza in termini di diritto penale è che «ciò che per la giurisprudenza europea ha natura “penale” deve essere assistito dalle garanzie che la stessa ha elaborato per la “materia penale”; mentre solo ciò che è penale per l'ordinamento nazionale beneficia degli ulteriori presídi rinvenibili nella legislazione interna»[18].

Influenza sulle legislazioni nazionali

Il Regno Unito, che ha contribuito alla stesura del testo della Convenzione ed è stato il primo paese a ratificarla, ha incorporato nell'ordinamento interno diversi articoli della stessa nel 1998 (con la legge denominata Human Rights Act)[19].

In Italia la legge 24 marzo 2001, n. 89 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 78 del 3 aprile 2001 ed entrata in vigore il 18 aprile 2001 (cosiddetta Legge Pinto)[20] ha introdotto il diritto a una "equa riparazione" per chi abbia visto violata la ragionevole durata del processo, così come sancito dall'art. 6 della CEDU[21].

La sentenza n. 11984 del 2010, emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha per la prima volta invocato l'effetto del Trattato di Lisbona[22] per affermare l'effetto diretto della CEDU nell'ordinamento italiano.

La Carta Costituzionale Europea e la Costituzione Italiana hanno riconosciuto il diritto di difesa anche prevedendo la possibilità di garantire l'assistenza di un difensore a chi non ha i mezzi per sostenerne il costo[23].

La CEDU ha portato nel marzo del 2015, in forza della legge 11 agosto 2014, n. 117[24] del Governo Renzi, al rilascio anticipato, con risarcimento, di un carcerato in Firenze che aveva subito 880 giorni di detenzione inumana e degradante[25], aprendo la strada per ottenere giustizia ai carcerati in condizioni inumane in Italia.

Diritto a un equo processo

Il diritto a un equo processo è sancito dall'art. 6 della CEDU[26].

Nel comma uno riconosce ad ogni persona il diritto a vedere la sua causa esaminata e decisa entro un lasso di tempo ragionevole, come componente del diritto ad un "equo processo" . In applicazione di detto diritto, la Corte di Strasburgo ha stabilito anche il principio del ne bis in idem (sentenza Zolotoukhine del 10 febbraio 2009 e sentenza Grande Stevens e altri del 4 marzo 2014). All’origine di questa seconda causa vi sono stati cinque ricorsi (nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10) proposti contro la Repubblica italiana con i quali tre cittadini e due società di tale Stato, i sigg. Franzo Grande Stevens, Gianluigi Gabetti e Virgilio Marrone, nonché Exor S.p.a. e Giovanni Agnelli & C. S.a.s. («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 27 marzo 2010. I ricorrenti vennero rappresentati dagli Avv. Aldo e Giuseppe Bozzi, dei fori rispettivamente di Milano e Roma. Il sig. Grande Stevens è stato rappresentato anche dall’Avv. Natalino Irti, del foro di Roma.

L'accesso ad un giudice è garantito quando dà avvio ad un procedimento che si conclude in tempi ragionevoli.

Il comma due sancisce che ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

Il comma tre indica i diritti per ogni accusato, in particolare:

  • essere informato dell'accusa formulata a suo carico
  • disporre di tempo e facilitazioni necessarie a preparare una difesa
  • difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore a sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuirlo, averne uno assegnato gratuitamente d'ufficio.
  • esaminare o far esaminare i testimoni a carico
  • farsi assistere gratuitamente da un interprete

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è sancito dall'art. 8 della CEDU.

Il primo comma afferma che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

Il secondo comma afferma che non può esserci ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, a meno che non sia prevista dalla legge e costituisca una misura necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Riferimenti normativi

  • Legge 15 ottobre 2008, n. 179 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002 (Protocollo n. 13).
  • Legge 15 gennaio 2021, n. 11 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013.

Note

  1. ^ The Convention in 1950, su human-rights-convention.org, Consiglio d'Europa, 2010. URL consultato il 19 maggio 2013 (archiviato dall'url originale l'8 maggio 2013).
  2. ^ a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955 della Legge 4 agosto 1955 n. 848 portante la ratifica della Convenzione CEDU e del protocollo aggiuntivo firmato a Parigi il 20 marzo 1952
  3. ^ Guido Raimondi, La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento italiano. Nota minima in margine alla sentenza Ciulla, in Riv. internaz. dir. uomo, 1990, pag. 36.
  4. ^ BIN R, BRUNELLI G, PUGIOTTO A, VERONESI P. All'incrocio tra Costituzione e CEDU [monograph on the Internet]. [N.p.]: G. Giappichelli Editore; 2007.
  5. ^ Vincenzo Sciarabba, La Corte Edu tra Corte costituzionale e giudici comuni, Questione giustizia, speciale n. 1/2019 (La Corte di Strasburgo a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini) Archiviato il 30 aprile 2019 in Internet Archive.
  6. ^ Gianmaria Chiaraviglio, LA REGOLA (ART. 161 C.P.) SECONDO CUI IN NESSUN CASO L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE PUÒ COMPORTARE L'AUMENTO DI PIÙ DI UN QUARTO DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE IL REATO: L'OBBLIGO DI DISAPPLICARLA SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, Rivista dei Dottori Commercialisti, fasc.4, 2015, pag. 679.
  7. ^ CEDU, emendata dal Protocollo n° 11 - Dal sito del Consiglio d'Europa
  8. ^ Protocollo addizionale alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11 - Dal sito del Consiglio d'Europa
  9. ^ Protocollo n° 4 alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11 - Dal sito del Consiglio d'Europa
  10. ^ Protocollo n° 6 alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11 - Dal sito del Consiglio d'Europa
  11. ^ Protocollo n° 7 alla CEDU, emendato dal Protocollo n° 11 - Dal sito del Consiglio d'Europa
  12. ^ Protocollo n° 12 alla CEDU - Dal sito del Consiglio d'Europa
  13. ^ Protocollo n° 13 alla CEDU - Dal sito del Consiglio d'Europa
  14. ^ B. Nascimbene, L'individuo e la tutela internazionale dei diritti umani, in S. M. Carbone e Luzzato R., Istituzioni di diritto internazionale, sesta edizione, 2021, p. 417.
  15. ^ Il Protocollo di dialogo fra Alte corti italiane, Csm e Corte Edu a confronto con il Protocollo n. 16 annesso alla Cedu. Due prospettive forse inscindibili, di Roberto Giovanni Conti, Questione giustizia, 30 gennaio 2019.
  16. ^ V. la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 28 luglio 1999, Selmouni contro Francia [GC], invocata anche nel ricorso Archiviato il 29 settembre 2020 in Internet Archive. dell'avvocato Besostri contro la legge elettorale italiana del 2015.
  17. ^ Corte costituzionale, sentenza n. 43 del 2017 (Considerato in diritto, par. 3.4).
  18. ^ «Ciò che per il diritto interno non è pena, può invece esserlo per la giurisprudenza sovranazionale. Ai fini dell’applicazione delle garanzie previste dalla Convenzione, sono infatti riconducibili alla materia penale (secondo quanto affermato a partire dalla sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi, par. 82) tutte quelle sanzioni che, pur se non qualificate come penali dagli ordinamenti nazionali, sono rivolte alla generalità dei consociati; perseguono uno scopo non meramente risarcitorio, ma repressivo e preventivo; hanno una connotazione afflittiva, potendo raggiungere un rilevante grado di severità»: Corte costituzionale, sentenza n. 43 del 2017 (Considerato in diritto, par. 3.3), secondo cui tali criteri si applicano alternativamente e non cumulativamente (come recentemente ribadito nella sentenza della Corte Edu, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia, par. 94).
  19. ^ Il 2 ottobre 2000 è entrato in vigore l’Human Rights Act 1998, che permette l’invocazione delle previsioni della Convenzione dei diritti dell’uomo anche nei procedimenti interni: S. Maffei, Human Rights Act 1998: il Regno Unito incorpora la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nel proprio ordinamento interno, in L’indice penale, 2001, n. 3, p. 1439.
  20. ^ Legge 24 marzo 2001, n. 89, su parlamento.it, Senato della Repubblica. URL consultato il 15/04/2009.
  21. ^ La legge 24 marzo 2001 n. 89 introduce la possibilità di ottenere un'equa riparazione per l'eccessiva lunghezza del processo davanti alla corte d'appello, su dirittoegiustiziaonline.it, Diritto e Giustizia on line. URL consultato il 15/04/2009 (archiviato dall'url originale il 27 marzo 2009).
  22. ^ www.federalismi.it
  23. ^ Guida Breve per l'Accesso al Gratuito Patrocinio in Creative Commons, su avvocatogratis.com. URL consultato il 13 maggio 2013.
  24. ^ http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/20/14G00122/sg Legge 11 agosto 2014, n. 117 - rimedi risarcitori in favore dei detenuti
  25. ^ http://firenze.repubblica.it/cronaca/2015/03/24/news/la_cella_non_rispetta_gli_standard_europei_detenuto_scarcerato-110313322/ - Detenuto scarcerato per cella difforme da standard europei
  26. ^ Testo CEDU (PDF), su echr.coe.int.

Bibliografia

  • Monica Parodi, L'adesione dell'Unione europea alla CEDU: dinamiche sostanziali e prospettive formali, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2020, ISBN 9788849544350.
  • Andrea Cannone, Violazioni di carattere sistemico e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Bari, Cacucci, 2018, ISBN 9788866117216.

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