Vilipendio di cadavere

Il vilipendio di cadavere è il contegno di chi offende il comune sentimento di pietà nei confronti dei defunti.

Diritto italiano

Delitto di
Vilipendio di cadavere
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo IV, Capo II
Disposizioniart. 410
Competenzatribunale monocratico
Procedibilitàd'ufficio
Arresto
  • (comma 1) non consentito
  • (comma 2) facoltativo
Fermonon consentito
Pena
  • (comma 1) reclusione da 1 a 3 anni
  • (comma 2) reclusione da 3 a 6 anni

Nel diritto penale italiano è la rubrica del reato previsto dall'art. 410 del Codice penale italiano: esso punisce chi oltraggia un cadavere o le sue ceneri o commette su di essi atti osceni, brutali o violenti, come la mutilazione e la deturpazione.[1]

La pena è la reclusione da uno a tre anni nel caso dei soli atti di vilipendio (comma 1); la reclusione va da 3 a 6 anni nei casi di deturpamento, mutilazione o oscenità (comma 2).

La ratio della norma è la tutela del comune sentimento di pietà nei confronti dei defunti.

Diritto internazionale

Nel diritto internazionale umanitario costituisce crimine di guerra il contegno di chi non rispetta il corpo dei deceduti o ciò che ne resta, indipendentemente dalle responsabilità del defunto[2].

Note

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