Solidarietà (diritto)Solidarietà, nel diritto, è un concetto che identifica diverse tipologie di responsabilità giuridica collettiva gravante su più soggetti. Nelle obbligazioniL'obbligazione solidale è una obbligazione soggettivamente complessa, plurisoggettiva rispetto a uno solo o a entrambi i termini soggettivi dell'obbligazione. All'obbligazione in solido ci si riferisce anche con l'espressione latina in solidum (obligatio in solidum), che però ha anche uno specifico utilizzo in campo ecclesiastico (si veda in solidum). L'articolo 1292 del codice civile italiano afferma che: L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. Ad esempio: se un patrimonio "A" deve essere escusso in via sussidiaria rispetto ad un altro "B", significa che il creditore si dovrà rifare prima sul patrimonio "B" e solo in caso di insolvenza e insufficienza di questo anche sul patrimonio "A". Si tratta di un concetto affine ma diverso da quello di solidarietà che rappresenta sempre una situazione di garanzia per il creditore, ma in base al quale i debitori vengono considerati sullo stesso piano e sono tutti tenuti ad effettuare la prestazione per l'intero. Obbligazione solidale passivaSi ha obbligazione solidale passiva quando in un'obbligazione il termine soggettivo di debitore è ricoperto da più soggetti. Tutti sono tenuti alla medesima prestazione e l'adempimento da parte di uno dei debitori libera gli altri debitori. La solidarietà passiva mira a rafforzare il credito, in quanto attribuisce al creditore la facoltà di chiedere l'adempimento dell'esatta prestazione a uno qualunque dei debitori. La solidarietà passiva è presunta dalla legge, se non risulta diversamente dal titolo (art. 1294 c.c.). Sussidiarietà nell'obbligazione solidale passivaL'obbligazione solidale passiva assume una particolare fisionomia se è presente la sussidiarietà, ovvero un ordine gerarchico di preferenza per l'esecuzione dell'adempimento, a beneficio del creditore. Trattasi di onere per il creditore, che è costretto:
Obbligazione solidale attivaSi ha obbligazione solidale attiva quando in un'obbligazione il termine soggettivo di creditore è ricoperto da più soggetti. Tutti possono richiedere la medesima prestazione, e l'adempimento a favore di uno dei creditori libera il debitore rispetto ai creditori rimasti. L'obbligazione parziariaQuando non vige il regime delle obbligazioni solidali, ha tenore quello delle obbligazioni parziarie che riguardo all'oggetto della prestazione stabilisce che ciascun debitore è tenuto all'adempimento di una sola parte della prestazione, e che ciascun creditore può pretendere una sola parte della prestazione in oggetto. Nell'ipotesi di una pluralità di debitori, in cui uno di questi sia insolvente, il creditore non ha diritto a richiedere la parte mancante della prestazione agli altri debitori. Principi cardine dei rapporti tra solidaliDalla complessiva disciplina, in relazione anche a quanto indicato dalla Relazione al codice civile, emergono i seguenti principi in materia di obbligazioni solidali:
La disciplina generale delle obbligazioni solidali assicura ampia libertà di scelta al creditore. Nei rapporti di condominioGià prima della sentenza della Cassazione (Sez. unite, n. 9148 del 9 aprile 2008) e della riforma del diritto condominiale nel 2012, esisteva un orientamento giurisprudenziale minoritario, che prevedeva un bilanciamento fra la solidarietà e la parziarietà del debitore, sia nei rapporti interni del condominio che in quelli esterni.[1] La solidarietà deriva il suo fondamento:
La solidarietà è considerata un principio generale dei condebitori, laddove sussistano entrambi gli ultimi due elementi.[2][3] Se invece l'obbligazione è divisibile (vale a dire, la prestazione non è più unica), come per sua natura è il pagamento di una somma in denaro, il debitore risponde pro quota secondo l'art. 1314 c.c., che recita: "se più sono i debitori … di una prestazione divisibile e l'obbligazione non è solidale … ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte".[3][4] Diritto di regressoIl debitore in solido che ha pagato l'intero debito ha diritto di regresso verso gli altri condebitori, ripetendo la parte di ciascuno di essi; se uno dei condebitori è insolvente, la perdita si ripartisce tra i condebitori solventi. Il diritto di regresso è soggetto ai normali termini di prescrizione, con decorrenza dalla data del pagamento. Solidarietà paritaria e solidarietà dipendenteQueste tipologie di solidarietà sono diffuse nell'ambito del diritto tributario.
Note
Bibliografia
Voci correlateDebitore Collegamenti esterni
|