Ricorso per cassazione (ordinamento civile italiano)Il ricorso per cassazione, nel processo civile, è un mezzo d'impugnazione ordinario a effetto limitatamente devolutivo esperibile dinanzi alla Corte suprema di cassazione. Motivi del ricorsoSi possono far valere solo errores in procedendo (vizi nello svolgimento cioè nell'applicazione di norme processuali) ed errores in iudicando (vizi nell'applicazione di diritti sostanziali e nel percorrere l'iter logico che conduce a tale applicazione). Tale mezzo d'impugnazione, di solito, ammette solo la fase rescindente, perché il giudizio verte sull'accertamento della sussistenza del vizio e sulla sua eventuale cassazione; il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio. Solo nel caso che non risultino ulteriori e necessari accertamenti in cassazione avvengono entrambi i giudizi. Il ricorso non sospende l'esecuzione della sentenza; solo nel caso che per istanza di parte il giudice appuri che possa derivare grave e irreparabile danno l'esecuzione è sospesa con ordinanza (procedimento art. 373 c.p.c.). In sede civile, possono essere impugnate per ricorso:
Procedimento nel giudizio civile
Non si possono produrre documenti che non fossero già stati prodotti prima, a eccezione di quelli che riguardano la nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso.
Esame preliminare dei ricorsiA seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 69/2009 (in vigore dal 4 luglio 2009), il primo presidente della Corte di cassazione se non ritiene di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite, lo assegna a un collegio («apposita sezione» ex art. 376 c.p.c., distinta dalla sezione semplice) composto da 5 giudici. All'interno di detto collegio è individuato il relatore. Il giudice relatore svolge un esame preliminare del ricorso teso a verificare gli elementi 1 e 5 ex art. 375 c.p.c. capaci di definire (vale a dire, concludere) il ricorso:
Se non vengono individuate le circostanze 1 e 5 o violazioni all'art. 369 c.p.c., il relatore rimette gli atti al primo presidente che procede all'assegnazione alla sezione semplice, ex art. 376 c.p.c. In caso contrario, ex art. 380-bis il relatore forma una concisa relazione sulle motivazioni della pronuncia (inammissibilità, improcedibilità, accoglimento, rigetto) e richiede al primo presidente di fissare l'udienza in camera di consiglio del collegio. Possono presentare memorie entro 5 giorni dall'udienza le parti e il pubblico ministero, che possono anche fare richiesta di essere sentiti in detta udienza. La notifica ai difensori, del decreto di fissazione della Camera di Consiglio, deve avvenire almeno 20 giorni prima. L'inosservanza del termine di comparizione determina una violazione del diritto di difesa (nullità). Tuttavia, se la parte (difensore) deposita comunque le memorie nei 5 giorni prima o, comparendo all'udienza, discute la causa, la nullità è sanata. Se nessuno comparisse e la Corte non rilevasse d'ufficio la nullità per violazione del termine a comparire, sebbene la nullità, non vi sarebbe spazio per impugnazioni successive. Tratterebbesi di errore in procedendo, come tale non suscettibile neppure di azione per revocazione. Il collegio:
L'art. 380-bis c.p.c. procede poi con i compiti delle sezioni semplici se gli è stato affidato il ricorso per mancata emanazione dei provvedimenti di inammissibilità-accoglimento-rigetto. In particolare, ex art. 380-bis, 3º co., se il relatore di detta sezione semplice rileva nel ricorso gli elementi 2 e 3 ex art. 375 c.p.c. ripete la stessa procedura della «apposita sezione» quando rileva gli elementi 1 e 5 (relazione, richiesta di udienza, ecc). Se non li rileva rinvia la causa alla pubblica udienza. Decisione della causaIl presidente di sezione assegna il ricorso al relatore. Il collegio giudicante è formato da 5 magistrati. Questi, se rileva che la causa può essere decisa ai sensi dell'art. 375 c.p.c., richiede al presidente la fissazione della camera di consiglio e forma una breve relazione. Il decreto di fissazione della camera di consiglio e la relazione sono notificati almeno 20 giorni prima al pubblico ministero e alle parti, in modo che possano preparare le memorie da depositare entro 5 giorni dall'udienza fissata. Se il collegio condivide la relazione del giudice relatore, dispone con ordinanza la decisione sul ricorso. In caso contrario, il collegio rinvia la discussione del merito alla pubblica udienza. Le parti possono presentare memorie fino a 5 giorni prima dell'udienza. Nel corso dell'udienza, dopo l'esposizione dei fatti da parte del giudice relatore, le parti possono formulare le proprie difese. Il pubblico ministero interviene con proprie conclusioni. La Corte si ritira in camera di consiglio e delibera la sentenza. Decisioni a sezioni uniteIn alcuni casi di particolare rilevanza, la Corte di cassazione può decidere a sezioni unite. In questi casi il collegio è presieduto dal primo presidente ed è formato da 9 magistrati. La Corte pronuncia a sezioni unite:
In ogni caso, le parti anche se il ricorso è assegnato alla sezione semplice, possono proporre entro 10 giorni dall'udienza istanza di rimessione alle sezioni unite. Analogamente, la sezione semplice può disporre con ordinanza la rimessione alle sezioni unite. Sulle istanze decide il primo presidente. Alle sezioni unite si applicano le norme sul procedimento davanti alle sezioni semplici della Corte. Tipi di decisioniLa corte può:
Cassazione senza rinvioLa Corte di cassazione può cassare senza rinvio nel caso in cui rilevi l'assoluta assenza di giurisdizione oppure qualora rilevi che il processo non poteva proseguire o che la causa non poteva essere intrapresa. Nella prima ipotesi, infatti, non avrebbe alcun senso un rinvio, in quanto il giudice a cui dovrebbe essere rimessa la causa non esiste o comunque non fa parte della giurisdizione nazionale. La seconda ipotesi riguarda i casi in cui il processo si sia estinto già in primo grado e per errore dei giudici di primo e secondo grado non sia stata dichiarata l'estinzione a seguito di una eccezione regolarmente proposta. La terza ipotesi si riferisce invece al caso in cui sia posta una domanda che non poteva essere proposta. In questi casi la pronuncia della Corte sarà di puro rito. Cassazione senza rinvio con contestuale decisione nel meritoIl legislatore vieta di regola alla Corte di cassazione la decisione nel merito, che resta riservata al giudice di primo e di secondo grado. Tuttavia seguendo il principio di economia processuale, ha proceduto a disciplinare la possibilità, per la Corte, di entrare nel merito della questione, evitando il giudizio di rinvio, qualora non sia necessario alcun tipo di attività istruttoria. Cioè quando il principio di diritto sia immediatamente applicabile alla fattispecie. Questo tipo di giudizio si configurerà qualora gli accertamenti di fatto, già svolti nei giudizi precedenti, siano sufficienti e pertinenti in relazione alla regola di diritto applicabile alla fattispecie. Cassazione con rinvioQuando la Corte accoglie il ricorso (ex art. 360 numeri 3/4/5) e siano necessari ulteriori accertamenti e valutazioni, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa ad altro giudice. Tale giudice sarà un giudice di pari grado rispetto a quello che emise il provvedimento cassato e l'organo giurisdizionale che si occuperà del giudizio di rinvio verrà designato dalla stessa Corte, dando luogo a un tipico esempio di competenza funzionale. Cassazione con rinvio della causa al giudice di primo grado (o rinvio improprio)Quest'ipotesi si riscontra in tutti i casi in cui il giudice d'appello, errando, non abbia rimesso la causa davanti al giudice di primo grado (vedi i casi rimessione ex art. 354 c.p.c.).
Con la rimessione della causa al primo giudice, la Corte consente alle parti di avvalersi del doppio grado di giurisdizione. Il rinvio improprio rappresenta una trasposizione in sede di Cassazione dell'analogo istituto in sede di appello, che parte della dottrina ha qualificato come appello improprio (artt. 353-4 c.p.c.): si tratta, anche in questo caso, di ipotesi tassative in cui il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice limitandosi ad annullarne la decisione impugnata, ma riservando la nuova decisione a quest'ultimo. Si tratta di casi eccezionali in cui l'appello decide solo sul rescindente (e cioè sull'annullamento della decisione impugnata) senza decidere sul rescissorio, e cioè senza emanare alcuna nuova decisione in sostituzione di quella annullata. Perciò manca il cosiddetto effetto sostitutivo dell'appello. Voci correlate
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