Operatore economicoUn operatore economico, in acronimo OE, è un soggetto giuridico attivo nella fornitura di beni, nell'esecuzione di servizi, lavori o nella gestione di concessioni di appalti pubblici. È il soggetto (impresa, cooperativa, libero professionista, artigiano, consorzio, rete di imprese, ecc.)[1] che partecipa, singolarmente o in ATI, RTI, RTP o GEIE, ai bandi pubblici assumendo l'impegno ad eseguire quanto in essi contrattualmente previsto. La definizione di operatore economico è stata introdotta dalla Direttiva 2004/18/UE per identificare il soggetto giuridico che, secondo le diverse fasi del processo di approvvigionamento pubblico, assume il ruolo di concorrente, contraente, fornitore, appaltatore, o concessionario, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalla sua composizione.[2] Il riferimento normativo attuale è l'articolo 65 (e seguenti) del D.Lgs. 36/2023, il Codice dei contratti pubblici. Nel sistema degli approvvigionamenti pubblici, regolato dalle in attuazione delle direttive europee 2014/24/UE sugli appalti pubblici, 2014/25/UE relativa ai settori speciali, 2014/23/UE sui contratti di concessione, attuate in Italia dal codice dei contratti pubblici, all’operatore economico sono riconosciuti o negati diversi diritti e facoltà, nelle diverse fasi del procedimento di acquisizione, in relazione al suo diritto soggettivo e al suo interesse legittimo:
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) gestisce sui propri sistemi informativi il fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), raccogliendo e rendendo disponibili a tutte le stazioni appaltanti i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione dell’operatore economico alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.[5] Note
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