A lui si deve la cosiddetta clausola Martens in base alla quale, nella formazione di una norma consuetudinaria inerente al diritto dei conflitti armati, la diuturnitas (vale a dire l'elemento oggettivo della ripetizione) non è necessaria, o quanto meno assume un ruolo meno significativo rispetto all'opinio iuris ac necessitatis (cioè la percezione della doverosità sociale della condotta).
In realtà la clausola, inserita nei preamboli alle Convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907 sul diritto dei conflitti armati, prevedeva che, in attesa di una completa codificazione del diritto in materia, «le popolazioni e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e sotto l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica». L'interpretazione successiva è dovuta alla prassi degli Stati.