Fondo di garanzia per le vittime della stradaIl Fondo di garanzia per le vittime della strada è un organismo di indennizzo nato in attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1959 e regolato dal Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005) allo scopo di risarcire:
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, provvede al risarcimento del danno anche nei seguenti casi:
Nei sinistri di cui all'art. 283 lett. b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose. L'intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale di legge vigente alla data del sinistro. L'istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'Art. 283 lett. a), b), d), d-bis) e d-ter) è quindi, per legge, di esclusiva competenza dell'Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l'apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria. La designazione delle Imprese, valida per un triennio, avviene per legge tramite provvedimento dell'Isvap (l'ultimo attualmente in vigore è il provv. n. 2496 del 28/12/2006). Istituito presso la Consap SPA, è alimentato dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria. Le somme necessarie a far fronte a questi risarcimenti vengono acquisite dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada attraverso un prelievo percentuale sui premi incassati per le polizze RC Auto. Tale aliquota è infatti una componente del premio RCA. Note
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