AttenuantePer circostanza attenuante (o più brevemente attenuante) in diritto si considera un elemento di fatto non essenziale per la configurazione del reato e del quale il giudice può tener conto per diminuire la pena o per irrogare una pena di specie meno grave. Nell'ordinamento italianoGli articoli 62 e 62 bis del codice penale italiano stabiliscono un elenco di attenuanti comuni e la possibilità per i giudici di determinare attenuanti generiche al di fuori dell'elenco. Per le varie tipologie di reato esistono, inoltre, delle attenuanti speciali. Le attenuanti comuni sono:
L'applicazione è determinata dalla legge. Se l'attenuante non ha effetto speciale (ovvero non diminuisce la pena di oltre un terzo), la diminuzione della pena può essere cumulata (ovvero ogni attenuante si applica alla misura della pena determinata da quelle precedenti). Altrimenti si applica solo la diminuzione di pena di maggior entità, con la possibilità di una diminuzione ulteriore. Per quanto riguarda la prescrizione di un reato in seguito al riconoscimento di circostanze attenuanti, la Corte di cassazione ha affermato: «Qualora l'applicazione della causa estintiva della prescrizione del reato sia conseguenza della concessione di attenuanti, la sentenza si caratterizza per un previo riconoscimento di colpevolezza dell'imputato ed è fonte per costui di pregiudizio.[1]» NoteBibliografia
Voci correlateCollegamenti esterni
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