Direttiva apparecchi a pressioneLa direttiva attrezzature a pressione, comunemente detta PED (dalla denominazione in lingua inglese Pressure Equipment Directive), è una direttiva dell'Unione europea 2014/68/UE. Essa disciplina la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento e l'installazione in sicurezza di attrezzature in pressione, in modo analogo alle norme statunitensi ASME Boiler and Pressure Vessels Code, Divisione VIII Sezioni 1 e 2. Segue la precedente direttiva 97/23/CE del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.[1] ApplicazioneRientrano nel campo di applicabilità della direttiva ad esempio le tubazioni, le valvole idrauliche, e recipienti soggetti ad una pressione relativa maggiore di 0,5 bar, escluse le macchine. Le apparecchiature in pressione, con pressione uguale o inferiore a 0,5 bar sono quindi comunque escluse dalla applicazione della normativa. Se invece con pressione superiore occorre valutare se queste rientrano nel campo di applicazione della norma, ovvero se non vi rientrano. Nel caso rientrino nel campo di applicazione, le attrezzature in pressione devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell'Allegato I della Direttiva e devono poi riportare la marcatura CE, seguita dal numero di notifica dell'Organismo Notificato. La PED riguarda solo l'immissione sul mercato comunitario delle attrezzature in pressione, ma non dà indicazioni in merito ai requisiti relativi all'esercizio e manutenzione delle stesse, che sono definiti dai regolamenti nazionali. Principali elementiLa normativa ha introdotto il concetto di Organismo notificato (assente nelle normative precedenti sul settore degli apparecchi a pressione) quale ente certificatore per le attività di costruzione delle apparecchiature a pressione. La nomenclatura è, inoltre, corredata di indicazioni specifiche come "attrezzature a pressione", intendendo ogni parte soggetta a una pressione interna (tubazioni, apparecchi a pressione, etc), accessori a pressione ed accessori di sicurezza, cioè mezzi volti a limitare la pressione in determinate circostanze. La PED identifica come responsabile unico del processo produttivo il fabbricante, coadiuvato per alcune attività dall'Organismo notificato. Infine, la norma contiene la previsione di una procedura dedicata per i fabbricanti che operano in sistema di gestione qualità. Tipologia di apparecchiature in pressioneRientrano nelle apparecchiature in pressione soggette alla PED le seguenti singole attrezzature e insiemi da queste composti:
Classificazione per livello di pericolositàLa PED impone ai fornitori di identificare il livello di pericolosità dell'apparecchiatura costruita. Essi sono tenuti a riconoscere i pericoli dovuti alla pressione e quindi a progettare e costruire l'apparecchiatura tenendo conto di tale analisi. Il livello di pericolosità è legato al concetto di energia immagazzinata nell'apparecchiatura. L'energia immagazzinata è valutata sulla base dei seguenti parametri:
In base all'Allegato II della Direttiva[1], in funzione della tipologia dell'attrezzatura in pressione (tubazione, recipiente, accessori), del gruppo di appartenenza del fluido (fluido pericoloso o non), dello stato fisico del fluido (gas, liquido) e del risultato del calcolo PS x V, nel caso di recipienti, e PS x DN, nel caso di tubazioni, esistono 9 tabelle attraverso le quali è possibile definire la categoria di rischio (I, II, III, IV) del componente, dell'attrezzatura o dell'insieme. L'attrezzatura o l'insieme acquisiscono la categoria di rischio più severa tra le categorie di rischio delle attrezzature a pressione che ne fanno parte ad eccezione degli accessori di sicurezza i quali sono automaticamente classificati in IV categoria, che è quella di rischio massimo. Per i recipienti e per le tubazioni risulta:
Per le caldaie si fa riferimento alla tabella 5, per gli accessori di sicurezza alla tabella 4, e per gli altri la tabella pertinente. A seconda della categoria di rischio della generica attrezzatura in pressione variano le procedure di certificazione CE per la Direttiva PED:
Per la categoria I, nella quale ricadono le apparecchiature meno pericolose, è obbligatoria la certificazione CE senza richiedere l'intervento dell'Organismo Notificato, infatti la PED ammette quella che si usa definire “auto-certificazione", cioè la marcatura CE dell'oggetto in base alla preparazione di un fascicolo tecnico - che dimostri come sono soddisfatti i requisiti essenziali di cui all'Allegato I della Direttiva e giustifichi anche l'appartenenza del prodotto alla I categoria - accompagnata da una Dichiarazione CE di Conformità emessa dal fabbricante e destinata all'acquirente. Le richieste sono più onerose nelle classi superiori, fino alla classe IV infatti:
Utilizzo dei prodotti PEDLa direttiva 2014/68/UE riguarda solamente le attività produttive dell'attrezzatura a pressione e la sua libera vendita. L'utilizzo dell'attrezzatura non rientra direttamente nella direttiva europea ma ogni stato ha emanato specifiche normative per questo scopo. In Italia la norma che riguarda l'utilizzo delle attrezzature a pressione è il DM n°329 del 1-12-2004 Esclusione dal campo di applicazione del PEDL'art. 1 del D.Lgs n.93/2000 riporta il campo di applicazione del D.Lgs.; il comma 3 elenca le attrezzature in pressione escluse dal campo di applicazione del PED; tra queste alla lett. a):
Da quanto sopra si evince che nel caso ad esempio di una condotta premente di un acquedotto, le tubazioni e apparecchiature interne all'impianto di sollevamento sono soggette a PED. Recepimento negli Stati UEItaliaIn Italia la norma è stata recepita con il Decreto Legislativo n° 26/2016. Fino al 30 maggio 2002 è stato possibile continuare ad applicare la precedente normativa italiana. Tutte le installazioni degli impianti a pressione assoggettati alla direttiva PED devono essere comunicate all'INAIL, [2] utilizzando il servizio telematico CIVA sul sito INAIL.[3] Note
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